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Dokument 52005XC0526(03)

    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole etilico originarie del Guatemala e del Pakistan

    GU C 129 del 26.5.2005, s. 22–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 129/22


    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole etilico originarie del Guatemala e del Pakistan

    (2005/C 129/05)

    La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2), secondo la quale le importazioni di alcole etilico, originarie del Guatemala e del Pakistan ('i paesi interessati'), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

    1.   Denuncia

    La denuncia è stata presentata l'11 aprile 2005 dal Comitato delle industrie produttrici di etanolo dell'UE (CIEP) («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 30 %, della produzione comunitaria complessiva di alcole etilico.

    2.   Prodotto

    Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è l'alcole etilico, denaturato o non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. originario del Guatemala e del Pakistan («il prodotto in esame») abitualmente dichiarato con i codici NC 2207 10 00 e ex 2207 20 00. Tali codici NC sono riportati unicamente a titolo d'informazione.

    3.   Denuncia di dumping

    La denuncia di dumping nei confronti del Guatemala e del Pakistan si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

    Su tale base, i margini di dumping calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

    4.   Denuncia di pregiudizio

    Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame originarie del Guatemala e del Pakistan sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

    Egli asserisce che i volumi e i prezzi delle importazioni di tale prodotto hanno avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dall'industria comunitaria, incidendo negativamente sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

    5.1.   Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio

    L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario del Guatemala e del Pakistan sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

    (a)   Campionatura

    Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    (i)   Campionamento dei produttori/esportatori del Pakistan

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

    il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite destinate all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

    il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

    se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (3) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);

    la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

    ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita (sul mercato interno e/o per l'esportazione) del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    l'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

    Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà, inoltre, le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

    (ii)   Campionamento dei produttori comunitari

    Considerato il numero elevato di produttori comunitari che sostengono la denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

    Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;

    il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

    la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame;

    il valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 30 marzo 2005;

    il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o aprile 2004 e il 30 marzo 2005;

    il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005;

    ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    l'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

    Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori comunitari, la Commissione contatterà inoltre l'associazione (CIEP) dei produttori comunitari.

    (iii)   Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

    Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

    (b)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria inclusa nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori inclusi nel campione in Pakistan, ai produttori/esportatori in Guatemala, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

    (i)   Produttori/esportatori in Guatemala

    Tutte le parti interessate sono invitate a contattare al più presto la Commissione via fax, entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), per verificare se figurano nella denuncia e, eventualmente, per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), è valido per tutte le parti interessate.

    (ii)   Produttori/esportatori che chiedono l'applicazione di un margine individuale in Pakistan

    I produttori/esportatori del Pakistan che chiedono l'applicazione di un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano, tuttavia, le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero di produttori/esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    (c)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

    La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

    5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito nella precedente frase possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se, all'atto della presentazione, sono suffragate da validi elementi di prova.

    6.   Scadenze

    (a)   Termini generali

    (i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere un questionario

    Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

    (iii)   Audizioni

    Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    (b)   Termine specifico relativo al campionamento

    (i)

    Tutte le informazioni precisate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione ai fini della selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (ii)

    Tutte le altre informazioni interessanti per la selezione del campione, di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (iii)

    Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione in detto campione.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) e riportare nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione B

    Office: J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

    (3)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione.

    (4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).


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