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Document C2005/106/38
Case C-111/05: Reference for a preliminary ruling from the Regeringsrätten by order of that court of 24 February 2005 in Aktiebolaget NN v Skatteverket
Causa C-111/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Regeringsrätten (Svezia) con ordinanza 24 febbraio 2005, nel procedimento Aktiebolaget NN contro Skatteverket
Causa C-111/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Regeringsrätten (Svezia) con ordinanza 24 febbraio 2005, nel procedimento Aktiebolaget NN contro Skatteverket
GU C 106 del 30.4.2005, p. 19–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Regeringsrätten (Svezia) con ordinanza 24 febbraio 2005, nel procedimento Aktiebolaget NN contro Skatteverket
(Causa C-111/05)
(2005/C 106/38)
Lingua processuale: lo svedese
Con ordinanza 24 febbraio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 marzo 2005, nel procedimento Aktiebolaget NN contro Skatteverket, il Regeringsrätten, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se un'operazione imponibile riguardante la cessione e l'installazione di un cavo, piazzato tra il territorio di due Stati membri e anche al di fuori del territorio comunitario, e a cui si riferisce la parte principale dei costi totali, debba essere considerata come cessione di un bene, in applicazione delle disposizioni della direttiva (1) sul luogo delle operazioni imponibili. |
2) |
Qualora tale operazione sia invece considerata come una prestazione di servizi, se tale servizio debba essere ricollegato ad un bene immobile, con determinazione del luogo della prestazione ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. a). |
3) |
Qualora le questioni 1 e 2 siano risolte in senso affermativo, se l'art. 8, n. 1, lett. a), o, alternativamente, l'art. 9, n. 2, lett. a), debbano essere interpretati nel senso che l'operazione deve essere frazionata in base alla collocazione territoriale del cavo. |
4) |
Qualora la questione 3 sia risolta in senso affermativo, se l'art. 8, n. 1, lett. a), o, alternativamente, l'art. 9, n. 2, lett. a), in combinato disposto con gli artt. 2, n. 1 e 3, n. 1, debbano essere intesi nel senso che l'imposta sul valore aggiunto non deve essere pagata su quella parte della cessione o della prestazione che riguarda una zona al di fuori del territorio comunitario. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU edizione speciale/capitolo 9, tomo 1, pag. 28).