This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/106/30
Case C-75/05 P: Appeal brought on 16 February 2005 (by fax/email on 11 February 2005) by the Federal Republic of Germany against the judgment delivered on 1 December 2004 by the Court of First Instance of the European Communities (Fourth Chamber, Extended Composition) in Case T-27/02 between Kronofrance SA and the Commission of the European Communities, supported by Glunz AG and OSB Deutschland GmbH
Causa C-75/05 P: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e OSB Deutschland GmbH, proposto il 16 febbraio 2005 (Fax/Email: 11 febbraio 2005)
Causa C-75/05 P: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e OSB Deutschland GmbH, proposto il 16 febbraio 2005 (Fax/Email: 11 febbraio 2005)
GU C 106 del 30.4.2005, p. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/15 |
Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e OSB Deutschland GmbH, proposto il 16 febbraio 2005 (Fax/Email: 11 febbraio 2005)
(Causa C-75/05 P)
(2005/C 106/30)
Lingua processuale: il tedesco
Il 16 febbraio 2005 (Fax/Email: 11 Febbraio 2005) la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Wolf-Dieter Plessing e dalla sig.ra Clarissa Schulze-Bahr, Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale tedesco delle finanze), Berlino (Germania) e dall'avv. Dr. Marco Núñez Müller, Amburgo (Germania) ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance S.A. contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Glunz AG e OSB Deutschland GmbH.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare completamente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02 (1), |
2. |
pronunciarsi in via definitiva sulla controversia e dichiarare irricevibile, o in ogni caso infondato, il ricorso, |
3. |
riunire la presente causa, ai fini del procedimento e della sentenza, con la causa parallela avviata su impugnazione della Glunz AG, |
4. |
condannare la ricorrente del procedimento principale sia alle spese del procedimento d'impugnazione sia alle spese del procedimento in primo grado nella causa T-27/02. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata viola, tra l'altro, gli artt. 230, n. 4, CE, 87, n. 3, lett. C) CE e 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
Vi è innanzitutto una carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.Infatti l'interesse individuale ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE non risulta direttamente dalla qualità di parte interessata ai sensi dell'art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999. Dipende, al contrario, esclusivamente dal contenuto dell'atto impugnato e dalla posizione concorrenziale della ricorrente. Pertanto, un concorrente che interviene nella fase precontenziosa per opporsi ad un'autorizzazione di un aiuto deve esporre ed eventualmente provare che l'aiuto autorizzato gli arreca un pregiudizio «sostanziale»; anche se fosse sufficiente un pregiudizio «semplice», questo dovrebbe tuttavia essere esposto in modo dettagliato. Di conseguenza, il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, poiché la ricorrente non ha dimostrato né un pregiudizio sostanziale né un pregiudizio semplice.
La sentenza impugnata viola, infine, anche i punti 3.3, 3.4, 3.10 e 3.10.1 della disciplina multisettoriale del 1998, poiché la Corte ha imposto alla Commissione di esaminare il consumo e un'eventuale contrazione del mercato rilevante anche quando essa dispone di dati sufficienti sul tasso di utilizzo delle capacità in questione. In tal modo il Tribunale viola, al contempo, anche l'art. 87, n. 3, lett. c), CE in quanto sostituisce le sue valutazioni a quelle spettanti unicamente alla Commissione.
Infine, la sentenza impugnata viola l'articolo 64 della regolamento di procedura del Tribunale di primo grado perché quest'ultimo ha omesso di raccogliere d'ufficio talune informazioni rilevanti ai fini della decisione, necessari per l'accertamento della legittimazione ad agire. Ciò riguarda in particolare l'intensità del rapporto di concorrenza tra la ricorrente e il beneficiario dell'aiuto.