Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/093/70

Causa T-58/05: Ricorso di Isabel Clara Centeno Mediavilla e a. contro la Commissione delle Comunità europee

GU C 93 del 16.4.2005, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/38


Ricorso di Isabel Clara Centeno Mediavilla e a. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-58/05)

(2005/C 93/70)

Lingua processuale: il francese

Il 3 febbraio 2005, Isabel Clara Centeno Mediavilla, residente in Siviglia (Spagna) e altri 16 ricorrenti, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la classificazione nel grado attribuita ai ricorrenti nelle decisioni relative alla loro assunzione nella parte in cui tale classificazione è basata sull'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII del nuovo statuto;

di conseguenza, ricostruire la carriera dei ricorrenti (compresa la valorizzazione della loro esperienza nel grado così rettificato, i loro diritti all'avanzamento e i loro diritti alla pensione) a partire dal grado in cui sarebbero dovuti essere nominati in base al bando di concorso in seguito al quale sono stati iscritti sulla lista di riserva di assunzione, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado corrispondente secondo la classificazione del nuovo statuto (e lo scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1o maggio 2004), a partire dalla decisione della loro nomina;

concedere ai ricorrenti il beneficio degli interessi di mora in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo alla loro classificazione figurante nella decisione di assunzione e la classificazione a cui avrebbero dovuto avere diritto sino alla data di adozione della decisione della loro classificazione regolare nel grado;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti hanno partecipato a concorsi di assunzione come dipendenti presso la Commissione e sono stati iscritti nella lista di riserva di assunzione prima del 1o maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1). I ricorrenti sono stati effettivamente nominati dopo il 1o maggio 2004 e sono stati classificati nel grado e nello scatto secondo le disposizioni transitorie del nuovo regolamento, come figurano all'art. 12 dell'allegato XIII. Le ricorrenti osservano, da una parte, che ne è conseguita una classificazione in un grado inferiore a quello che figura nei bandi di concorso e, dall'altra, che i nuovi gradi loro attribuiti non corrispondono inoltre ai gradi delle categorie A o B in cui sono stati assunti.

I ricorrenti fanno valere in primo luogo, a sostegno del ricorso, un'eccezione di illegittimità nei confronti dell'art. 12 dell'allegato XIII. I ricorrenti ritengono che l'art. 12 dell'allegato XIII del nuovo statuto violi i principi della parità di trattamento e di non discriminazione in quanto i vincitori di uno stesso concorso sono stati trattati diversamente per quanto riguarda la loro classificazione nel grado a seconda se siano stati assunti prima del 1o maggio 2004 o successivamente a tale data.

Essi sostengono, inoltre, che l'art. 12 dell'allegato XIII viola l'art. 31 del nuovo statuto. Secondo i ricorrenti, conformemente all'art. 31, il grado che deve essere attribuito ad un dipendente assunto è quello indicato nel bando di concorso a cui è stato ammesso. Orbene, il grado che è stato attribuito ai ricorrenti al momento della loro assunzione è diverso dal grado menzionato nel bando di concorso.

I ricorrenti fanno valere anche che l'art. 12 dell'allegato XIII viola l'art. 5 del nuovo statuto, il principio della parità di trattamento e di non discriminazione e il principio di equivalenza dell'impiego e del grado. Essi sostengono che non vi è stata una ri-classificazione del loro impiego in funzione della natura e del livello delle funzioni esercitate con riferimento a ciascun impiego tipo e che, in violazione dell'art. 5, n. 5, del nuovo statuto, i ricorrenti non sono stati sottoposti a condizioni identiche di assunzione e di svolgimento di carriera rispetto ai vincitori del medesimo concorso nominati prima del 1o maggio 2004.

Essi fanno valere anche che l'art. 12 dell'allegato XIII viola il principio della certezza del diritto e il principio di irretroattività, i diritti acquisiti dei ricorrenti e il loro legittimo affidamento. Secondo i ricorrenti, i loro diritti relativi alla loro classificazione nel grado sono sorti a partire dal momento in cui essi figuravano nella lista di riserva di assunzione e che a partire da tale informazione essi possono avere la garanzia che in caso di nomina essi beneficeranno della classificazione nel grado figurante nel bando di concorso.

I ricorrenti fanno infine valere che, in violazione dell'art. 10 del nuovo statuto, il comitato del personale non è stato consultato una seconda volta quando la Commissione ha emendato la sua proposta iniziale di modifica dello statuto e ha introdotto il testo la cui legittimità è contestata.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere anche una violazione del principio di buona amministrazione, del principio di sollecitudine, del principio di trasparenza, del principio del legittimo affidamento, del principio di buona fede, del principio della parità di trattamento e di non discriminazione e del principio di equivalenza dell'impiego e del grado.


(1)  GU L 124, pag. 1.


Top