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Document C2005/093/68

    Causa T-48/02: Ricorso di Yves Franchet e Daniel Byk contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 28 gennaio 2005

    GU C 93 del 16.4.2005, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 93/36


    Ricorso di Yves Franchet e Daniel Byk contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 28 gennaio 2005

    (Causa T-48/02)

    (2005/C 93/68)

    Lingua di procedura: il francese

    Il 28 gennaio 2005, Yves Franchet, residente a Nizza (Francia) e Daniel Byk, residente a Lussemburgo, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    condannare la Commissione per gli illeciti commessi, al risarcimento del danno materiale e morale subito dai ricorrenti, valutato, in via provvisoria ed equitativa, ad un milione di EUR;

    condannare la Commissione alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    I ricorrenti sono stati accusati dall'OLAF di essersi resi colpevoli di reati relativi alla gestione di taluni fascicoli concernenti Eurostat. I ricorrenti ritengono che i provvedimenti adottati successivamente dalla Commissione comportino illeciti di natura procedurale e non rispettano i loro diritti fondamentali.

    Secondo i ricorrenti, l'OLAF ha tenuto un comportamento illecito nel trasmettere il fascicolo di accusa alle autorità giudiziarie francesi e lussemburghesi senza informarne i ricorrenti o la Commissione, ha violato il principio di riservatezza, non ha tenuto conto della presunzione di innocenza, del principio di buona amministrazione e dell'art. 9 del regolamento 1073/1999 (1), del diritto di essere sentiti e dell'obbligo di motivazione. I ricorrenti si basano inoltre sull'opposizione dell'OLAF all'accesso a taluni documenti e in definitiva sostengono che il trattamento delle pratiche da parte dell'OLAF non è stato fatto entro un termine ragionevole e costituisce una violazione degli artt. 6 e 11 del regolamento 1073/1999.

    I ricorrenti fanno valere anche che la Commissione ha tenuto un comportamento illecito non garantendo la riservatezza e non rispettando i diritti fondamentali, in particolare i diritti della difesa e il principio della presunzione d'innocenza. I ricorrenti addebitano inoltre alla Commissione di aver tenuto un comportamento contraddittorio e di aver moltiplicato le procedure, di aver violato il principio di buona amministrazione e infine di aver rifiutato l'accesso ai documenti dell'OLAF in possesso della Commissione.

    I ricorrenti sostengono che questo comportamento illecito ha causato loro un danno morale e materiale.


    (1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).


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