This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/093/56
Judgment of the Court of First Instance of 16 February 2005 in Case T-354/03 Gemma Reggimenti v European Parliament (Officials — Reimbursement of dependent child's travel expenses — Division if two married officials divorce)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 16 febbraio 2005, nella causa T-354/03, Gemma Reggimenti contro Parlamento europeo (Dipendenti — Rimborso delle spese di viaggio del figlio a carico — Divisione in caso di divorzio dei due coniugi dipendenti)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 16 febbraio 2005, nella causa T-354/03, Gemma Reggimenti contro Parlamento europeo (Dipendenti — Rimborso delle spese di viaggio del figlio a carico — Divisione in caso di divorzio dei due coniugi dipendenti)
GU C 93 del 16.4.2005, p. 28–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/28 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
16 febbraio 2005
nella causa T-354/03, Gemma Reggimenti contro Parlamento europeo (1)
(Dipendenti - Rimborso delle spese di viaggio del figlio a carico - Divisione in caso di divorzio dei due coniugi dipendenti)
(2005/C 93/56)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-354/03, Gemma Reggimenti, dipendente del Parlamento europeo, residente in Woluwé-Saint-Lambert (Belgio), rappresentata dall'avv. C. Junior, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlemento europeo (agenti: sig.ra L.G. Knudsen e sig. A. Bencomo Weber, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso d'annullamento della decisione del Parlamento 27 maggio 2003, confermata con lettera del 17 luglio 2003, con cui questo, in forza dell'art. 8 dell'allegato VII allo Statuto, ha deciso di dividere, a partire dall'anno 2002, il rimborso delle spese di viaggio relative alla figlia della ricorrente tra i due dipendenti divorziati, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 16 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è irricevibile per quanto riguarda i rimborsi forfetari delle spese di viaggio anteriori all'anno 2002. |
2) |
Il ricorso è parimenti irricevibile nella parte in cui contiene una domanda d'ingiunzione. |
3) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |