Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/093/24

Causa C-60/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia con ordinanza 14 dicembre 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra WWF Italia e.a. e Regione Lombardia, con l'intervento ad opponendum dell'Associazione migratoristi italiani

GU C 93 del 16.4.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia con ordinanza 14 dicembre 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra WWF Italia e.a. e Regione Lombardia, con l'intervento ad opponendum dell'Associazione migratoristi italiani

(Causa C-60/05)

(2005/C 93/24)

Lingua di procedura: l'italiano

Con ordinanza 14 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 febbraio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra WWF Italia e.a. e Regione Lombardia, con l'intervento ad opponendum dell'Associazione migratoristi italiani, il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se la direttiva 79/409/CE (1) debba essere intesa nel senso che gli stati membri, a prescindere dal riparto interno di competenze stabilito dagli ordinamenti nazionali tra Stato e Regioni, devono predisporre una normativa di recepimento che si faccia carico di tutte le situazioni che dalla stessa vengono ritenute meritevoli di tutela, in particolare per quanto riguarda la garanzia che il prelievo venatorio in deroga non superi le piccole quantità di cui all'art. 9, comma 1, lett. c);

2)

se, per quanto concerne più specificamente le quantità del prelievo in deroga, la direttiva 79/409/CE debba essere intesa nel senso che la norma statale di recepimento debba fare riferimento a un parametro determinato o determinabile, anche affidato a qualificati organismi tecnici, in modo che l'esercizio del prelievo venatorio in deroga avvenga sulla base di indicatori che ne stabiliscano oggettivamente un livello quantitativo invalicabile a livello nazionale od anche regionale, avuto riguardo alle possibili diverse condizioni ambientali esistenti;

3)

se la norma statale data dall'art. 19 bis della legge n. 157/92, nel demandare ad un parere obbligatorio ma non vincolante dell'I.N.F.S. la determinazione di tale parametro senza prevedere, però, un procedimento d'intesa fra le regioni che stabilisca in modo vincolante la ripartizione per ogni specie del limite numerico di prelievo in deroga individuato a livello nazionale come piccola quantità, costituisca corretta applicazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CE;

4)

se il procedimento di controllo sulla conformità alla normativa comunitaria dei prelievi venatori in deroga autorizzati dalle regioni italiane, di cui all'art. 19 bis della legge n. 157/92, preceduta da una fase diffidatoria e soggetto quindi a tempi tecnici, anche necessari all'adozione e pubblicazione del provvedimento, durante il decorso dei quali scorre già il calendario del breve periodo in cui sono consentiti i prelievi stessi, sia idoneo a garantire l'effettiva applicazione della direttiva 79/409/CE.


(1)  G.U.n. L 103 del 25/04/1979, pag. 1


Top