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Document 62005TN0037

    Causa T-37/05: Ricorso della World Wide Tobacco España, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/42


    Ricorso della World Wide Tobacco España, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005

    (Causa T-37/05)

    (2005/C 82/75)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Il 21 gennaio 2005 la World Wide Tobacco España, S.A. con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Miguel Odriozola Alén, Marta Marañón Hermoso e Adrian Emch, abogados del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    1)

    ridurre l'ammenda inflitta alla WWTE all'art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004;

    2)

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La decisione oggetto del presente procedimento è la stessa della causa T-24/05, Standard Commercial e a. contro Commissione (1).

    I motivi invocati dalla ricorrente sono analoghi a quelli fatti valere nella detta causa (violazione del principio di parità di trattamento e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003).

    In particolare, essa fa valere che la Commissione ha applicato, nel calcolo dell'importo di base dell'ammenda, circostanze deterrenti più restrittive alla ricorrente rispetto ad altre imprese di trasformazione spagnole. Inoltre, il comportamento della ricorrente non può essere imputato alle sue capogruppo, la Trans-Continental Corporation Leaf Tobacco, la Standard Commercial Tobacco Corporation e la Standard Commercial Corporation.

    Allo stesso modo, si afferma la violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, nonché il principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione non ha considerato come circostanze attenuanti il fatto che sia la prima volta che vengono effettuati accertamenti nel settore del tabacco in foglie, che la ricorrente abbia posto fine alle violazioni sin dal primo intervento della Commissione e che nel 1996 e nel 1997 gli accordi non siano stati eseguiti.


    (1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.


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