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Document 62005TN0024

    Causa T-24/05: Ricorso proposto il 21 gennaio 2005 dalla Standard Commercial Corporation, dalla Standard Commercial Tobacco Corporation e dalla Trans- Continental Leaf Tobacco Corporation contro la Commissione delle Comunità europee

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/38


    Ricorso proposto il 21 gennaio 2005 dalla Standard Commercial Corporation, dalla Standard Commercial Tobacco Corporation e dalla Trans- Continental Leaf Tobacco Corporation contro la Commissione delle Comunità europee

    (Causa T-24/05)

    (2005/C 82/69)

    lingua processuale: l'inglese

    Il 21 gennaio 2005 la Standard Commercial Corporation, con sede in Wilson, North Carolina (USA), la Standard Commercial Tobacco Corporation, con sede in Wilson, North Carolina (USA) e la Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation, con sede in Vaduz (Liechtenstein), rappresentate dagli avv.ti M. Odriozola, M.Marañón e A. Emch, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 20 ottobre 2004, caso COMP/C.38.238/B.2 - Settore del tabacco greggio in Spagna, nella parte che si riferisce alle ricorrenti;

    condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    Nella decisione impugnata la Commissione ha constatato che le ricorrenti, al pari di altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE concludendo accordi e/o pratiche concordate, nel periodo 1996-2001, diretti a fissare ogni anno il prezzo medio (massimo) di consegna di ciascuna varietà di tabacco greggio (tutte le qualità) e a ripartire i quantitativi di ciascuna quantità di tabacco greggio da acquistare. La Commissione ha inoltre constatato che per gli ultimi tre anni (1999-2001) essi avevano inoltre concordato tra di loro un sistema di prezzi minimi e massimi per livello qualitativo di ciascuna varietà di tabacco greggio e condizioni aggiuntive.

    A sostegno della loro domanda le ricorrenti adducono anzitutto che la Commissione ha a torto applicato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 (1) nel considerare le ricorrenti responsabili per violazioni commesse dalle loro controllate. Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha provato né che le ricorrenti erano in una posizione tale da poter esercitare un'influenza decisiva sulle loro controllate durante l'intero periodo della violazione né che esse hanno effettivamente esercitato un'influenza sulla politica delle controllate. In subordine, le ricorrenti sostengono anche che la Commissione ha avanzato motivi insufficienti per considerarle responsabili delle violazioni delle loro controllate.

    Le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento non avendo applicato alle ricorrenti i criteri applicati nell'escludere la responsabilità di altre compagnie madri per le controllate che hanno partecipato alla violazione di cui trattasi. Ciò comprende il non aver preso in considerazione che l'interesse di una delle ricorrenti nella propria controllata era di natura meramente finanziaria benché la Commissione abbia escluso la responsabilità di un'altra società madre esattamente per tali ragioni.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4 gennaio 2003, pag. 1).


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