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Document C2005/082/64

    Causa T-19/05: Ricorso della Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB e della Outokumpu Copper BCZ S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 gennaio 2005

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/34


    Ricorso della Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB e della Outokumpu Copper BCZ S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 gennaio 2005

    (Causa T-19/05)

    (2005/C 82/64)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 20 gennaio 2005 la Boliden AB, con sede in Stoccolma (Svezia), la Outokumpu Copper Fabrication AB, con sede in Västerås (Svezia) e la Outokumpu Copper BCZ S.A., con sede in Liegi (Belgio), rappresentate dai sigg. C. Wetter e O. Rislund, lawyers, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    annullare gli artt. 1, lett. a), 1, lett. b) e 1, lett.c) della decisione della Commissione 3 settembre 2004 (caso COMP/E-1/38069 – Tubi sanitari in rame) nella misura in cui i detti articoli si riferiscono ai periodi dal 1o luglio 1995 al 27 agosto 1998 e dal 10 dicembre 1998 al 7 ottobre 1999;

    modificare l'art. 2 della controversa decisione e ridurre l'ammenda imposta alle ricorrenti;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Nella controversa decisione la Commissione ha accertato che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1 CE, prendendo parte ad un insieme di accordi e pratiche concertate consistenti nel fissare il prezzo e la quota di mercato nel settore dei tubi per sanitari in rame.

    A sostegno della loro domanda le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto nell'applicazione dell'art. 81, n. 1 CE, laddove conclude che le ricorrenti hanno preso parte a una unica infrazione continuata che è perdurata dal 3 giugno 1998 fino al 22 marzo 2001. Le ricorrenti inoltre sostengono che anche se la loro infrazione dovesse essere qualificata come unica e continua, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità non prendendo in considerazione la limitata partecipazione delle ricorrenti durante un periodo sostanziale della detta violazione. Le ricorrenti altresì affermano che la Commissione ha erroneamente considerato inapplicabile al caso delle ricorrenti le regole relative alla limitazione dei periodi, e pertanto, dato che l'indagine della Commissione ha avuto inizio il 22 marzo 2001 non avrebbero dovuto essere state imposte ammende per infrazioni cessate prima del 22 marzo 1996. Sostengono infine che la Commissione non ha operato una corretta applicazione degli orientamenti sulla riduzione delle sanzioni del 1998 circa il metodo con il quale ha fissato l'ammenda nei suoi confronti, dal momento che la riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione non riflette in misura corretta la cooperazione delle ricorrenti. Nello stesso contesto, le ricorrenti deducono altresì violazione del principio di parità di trattamento in quanto è stata loro concessa la stessa riduzione di un altro partecipante all'infrazione di cui trattasi, nonostante che la cooperazione delle ricorrenti abbia avuto luogo prima di quella dell'altra società.


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