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Document C2005/082/59
Case T-500/04: Action brought on 24 December 2004 by Commission of the European Communities against IIC Informations-Industrie Consulting GmbH
Causa T-500/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la IIC Informations Industrie Consulting GmbH, presentato il 24 dicembre 2004
Causa T-500/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la IIC Informations Industrie Consulting GmbH, presentato il 24 dicembre 2004
GU C 82 del 2.4.2005, p. 31–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/31 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la IIC Informations Industrie Consulting GmbH, presentato il 24 dicembre 2004
(Causa T-500/04)
(2005/C 82/59)
Lingua processuale: il tedesco
Il 24 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braun, W. Wils e N. Knittlmayer, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la IIC Informations Industrie Consulting GmbH.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
Condannare la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 181 236,61 euro, oltre agli interessi del 4 % a partire dall'1.11.1998; |
2. |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Nel 1996 la ricorrente ha concluso con la convenuta due contratti con i quali la prima si impegnava a garantire alla seconda un contributo finanziario per lo svolgimento di due progetti culturali transeuropei. Il contributo finanziario doveva coprire il 50 % dei costi dei progetti realizzati dalla convenuta, a condizione che tali costi si riferissero a spese compatibili col contratto e che fossero dimostrati in conformità allo stesso. Nel 1997 la convenuta ha ricevuto, in base a tali contratti, la somma totale di 400 821 DM (204 936,52 Euro), quale anticipo sul contributo finanziario complessivo.
Dopo la conclusione dei progetti la convenuta ha fatto valere, nei confronti della ricorrente, talune spese che essa asseriva di aver sostenuto con riferimento ai progetti, per l'importo delle quali essa intendeva trattenere l'anticipo sul contributo finanziario. Tuttavia, la ricorrente, a seguito di una verifica, è giunta alla conclusione che la convenuta aveva diritto solamente ad un contributo finanziario pari a 46 300,18 DM (23 672,91 euro) per entrambi i progetti. Pertanto la ricorrente chiede la restituzione dell'importo eccedente, pari a 181 263,61 euro (354 520,82 DM).