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Document C2005/082/58
Case T-492/04: Action brought on 23 December 2004 by Jungbunzlauer AG and three others against the Commission of the European Communities
Causa T-492/04: Ricorso della Jungbunzlauer AG e altri tre contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 dicembre 2004
Causa T-492/04: Ricorso della Jungbunzlauer AG e altri tre contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 dicembre 2004
GU C 82 del 2.4.2005, p. 30–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/30 |
Ricorso della Jungbunzlauer AG e altri tre contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 dicembre 2004
(Causa T-492/04)
(2005/C 82/58)
Lingua processuale: il tedesco
Il 23 dicembre 2004, la Jungbunzlauer AG, con sede in Basilea (Svizzera), la Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, con sede in Ladenburg (Germania), la Jungbunzlauer Holding AG, con sede in Coreia (Svizzera) e la Jungbunzlauer AG, con sede in Vienna, con gli avv.ti R. Bechtold, M. Karl, U. Soltész e C. Steinle hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
1. |
annullare in toto la decisione della Commissione 29 settembre 2004 (caso COMP/E-1/36.756 – sodio-gluconato); in subordine, annullare la decisione nei confronti di taluni destinatari; in subordine, ridurre l'ammenda inflitta nella decisione; |
2. |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; |
3. |
avocare gli atti del procedimento T-312/01 e adottare tutte le misure di organizzazione del procedimento che il Tribunale dovesse ritenere opportuno. |
Motivi e principali argomenti:
Con l'impugnata decisione la Commissione ha accertato che le ricorrenti hanno preso parte ad un'intesa duratura e/o a una pratica tra loro concertata nel settore del gluconato di sodio e avrebbero così violato l'art. 81, n. 1 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE. In tale contesto sono state comminate ammende alle imprese.
Le ricorrenti contestano la decisione e deducono che solo la Jungbunzlauer Landerburg GmbH sarebbe responsabile del comportamento illecito. La Jungbunzlauer Austria AG e la Jungbunzlauer AG, non avrebbero mai preso parte all'illecito e non avrebbero avuto alcuna influenza sui rapporti di mercato e sulla politica commerciale della Jungbunzlauer Landenburg GmbH. Esse non sono state responsabili neanche a causa dei loro vincoli aziendali con la Jungbunzlauer Landerburg GmbH, o in ragione della loro appartenenza al gruppo Jungbunzlauer. La Jungbunzlauer Holding AG, sarebbe una mera società holding senza decisiva influenza sulla politica dei prezzi e delle quantità e quindi sui rapporti nel mercato del gluconato di sodio della Jungbunzlauer Ladenburg GmbH.
Quand'anche la Jungbunzlauer Austria AG, la Jungbunzlauer AG e la Jungbunzlauer Holding AG fossero responsabili del comportamento illecito, il che, a parere delle ricorrenti non ne sarebbe il caso, il diritto della Commissione alla comminazione di ammende nei confronti delle dette società sarebbe già prescritto.
Le ricorrenti deducono ancora che la decisione, nella misura in cui si dirige nei confronti della Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, sarebbe errata sotto l'aspetto formale e materiale, poiché la Commissione avrebbe violato una serie di principi fondamentali. Tra altri la Commissione avrebbe violato i principi della presunzione di innocenza e della buona amministrazione, in quanto durante la pendenza di un procedimento giudiziario avente ad oggetto una decisione concernente lo stesso cartello del 20 ottobre 2001 ha espletato un secondo procedimento amministrativo. La Commissione avrebbe con la «seconda» decisione del 29 settembre 2004 pure violato i principi del «ne bis in idem». Inoltre, la durata del procedimento sarebbe stata sproporzionatamente lunga.
Per quanto riguarda la fissazione dell'ammenda, le ricorrenti tra altro sostengono che l'ammenda sarebbe sproporzionatamente elevata e viola il suo tetto massimo, che la Commissione parte da una falsa durata, che la Jungbunzlauer Ladenburg GmbH non sarebbe il capofila e che sussistono circostanze attenuanti in ragione della durata del procedimento eccessivamente lunga.