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Document C2005/082/54

    Sentenza del Tribunale di primo grado, 26 gennaio 2005, nella causa T-193/02, Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee (Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori — Decisione di un'associazione di imprese — Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE — Denuncia — Mancanza d'interesse comunitario — Rigetto)

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/28


    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    26 gennaio 2005

    nella causa T-193/02, Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee (1)

    (Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori - Decisione di un'associazione di imprese - Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE - Denuncia - Mancanza d'interesse comunitario - Rigetto)

    (2005/C 82/54)

    Lingua processuale: il francese

    Nella causa T-193/02, Laurent Piau, con domicilio in Nantes (Francia), rappresentato dall'avv. M. Fauconnet, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra O. Beynet e dal sig. A. Bouquet, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Fédération internationale de football association (FIFA), con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti F. Louis e A. Vallery, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2002, che respinge la denuncia depositata dal ricorrente in ordine al regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 26 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

    1

    Il ricorso è respinto.

    2

    Il ricorrente sopporterà le spese proprie e quelle della Commissione.

    3

    La Fédération internationale de football association sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 219 del 14.9.2002.


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