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Document C2005/082/54
Judgment of the Court of First Instance of 26 January 2005 in Case T-193/02: Laurent Piau v Commission of the European Communities (Fédération internationale de football association (FIFA) Players' agents regulation — Decision of an association of undertakings — Articles 49 EC, 81 EC and 82 EC — Complaint — Lack of Community interest — Rejection)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 26 gennaio 2005, nella causa T-193/02, Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee (Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori — Decisione di un'associazione di imprese — Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE — Denuncia — Mancanza d'interesse comunitario — Rigetto)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 26 gennaio 2005, nella causa T-193/02, Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee (Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori — Decisione di un'associazione di imprese — Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE — Denuncia — Mancanza d'interesse comunitario — Rigetto)
GU C 82 del 2.4.2005, p. 28–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/28 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
26 gennaio 2005
nella causa T-193/02, Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori - Decisione di un'associazione di imprese - Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE - Denuncia - Mancanza d'interesse comunitario - Rigetto)
(2005/C 82/54)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-193/02, Laurent Piau, con domicilio in Nantes (Francia), rappresentato dall'avv. M. Fauconnet, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra O. Beynet e dal sig. A. Bouquet, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Fédération internationale de football association (FIFA), con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti F. Louis e A. Vallery, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2002, che respinge la denuncia depositata dal ricorrente in ordine al regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 26 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:
1 |
Il ricorso è respinto. |
2 |
Il ricorrente sopporterà le spese proprie e quelle della Commissione. |
3 |
La Fédération internationale de football association sopporterà le proprie spese. |