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Document C2005/082/50

Causa C-77/05: Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 17 febbraio 2005

GU C 82 del 2.4.2005, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/25


Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 17 febbraio 2005

(Causa C-77/05)

(2005/C 82/50)

lingua processuale: l'inglese

Il 17 febbraio 2005 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da Elizabeth O'Neill, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare il regolamento del Consiglio (CE) 26 ottobre 2004, 2007/2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (1);

2.

decidere, in applicazione dell'art. 233 CE, che, a seguito dell'annullamento del regolamento n. 2007/2004 e nell'attesa dell'adozione di una nuova normativa in materia, le disposizioni del detto regolamento continuano ad applicarsi, ma non dove ciò abbia l'effetto di escludere la partecipazione del Regno Unito alla sua applicazione;

3.

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il Regno Unito si è visto negare l'esercizio del diritto di partecipare all'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 26 ottobre 2004, n. 2007/2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento n. 2007/2004»), nonostante avesse manifestato il desiderio di prendervi parte conformemente all'art. 5, n. 1, del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in prosieguo: il «Protocollo di Schengen») e all'art. 3, n. 1, del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda. La domanda di annullamento del regolamento n. 2007/2004 si fonda sul fatto che escludere il Regno Unito dal processo di adozione costituisce una violazione di forme sostanziali e/o una violazione del Trattato sancite dall'art. 230, secondo comma, CE.

L'argomento principale del Regno Unito consiste in ciò, che la decisione del Consiglio di escluderlo dall'adozione del regolamento n. 2007/2004 poggia su un'interpretazione erronea del rapporto tra l'art. 5 e l'art. 4 del Protocollo di Schengen. Per l'esattezza, il ricorrente fa valere che:

(a)

l'interpretazione del Consiglio, secondo la quale il diritto di partecipazione conferito dall'art. 5 del Protocollo di Schengen vale soltanto per le misure fondate sulle disposizioni dell'acquis di Schengen, alle quali il Regno Unito partecipa in applicazione di una decisione del Consiglio adottata sulla base dell'art. 4, è contraddetta dalla struttura e dal tenore letterale dei detti articoli, dalla natura medesima del meccanismo dell'art. 5 e dalla dichiarazione sullo stesso articolo allegata all'atto finale di Amsterdam.

(b)

L'interpretazione del Protocollo di Schengen offerta dal Consiglio non è necessaria a permettere alla regola del «non pregiudicano» di cui all'art. 7 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda di produrre un effetto utile. La detta interpretazione non è neppure necessaria a preservare l'integrità dell'acquis di Schengen. Se fosse uno strumento di salvaguardia dell'acquis, il suo impatto negativo sul Regno Unito sarebbe ampiamente sproporzionato.

(c)

Data la concezione ampia ed elastica delle misure fondate sull'acquis di Schengen che risulta dalla prassi del Consiglio, il meccanismo dell'art. 5 del Protocollo di Schengen quale interpretato dallo stesso Consiglio potrebbe finire col violare il principio della certezza del diritto e i principi fondamentali alla base della cooperazione rafforzata.

In subordine, il Regno Unito sostiene che, qualora l'interpretazione offerta dal Consiglio circa il rapporto tra l'art. 5 e l'art. 4 del Protocollo di Schengen fosse corretta, la nozione di misure fondate sull'acquis di Schengen di cui all'art. 5 andrebbe giocoforza intesa in senso restrittivo, trattandosi di misure strettamente connesse all'acquis. Ebbene, il regolamento n. 2007/2004 non costituisce una misura del genere.


(1)  GU L 349, pag. 1


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