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Document C2005/082/39
Case C-59/05: Reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) by order of that court of 2 December 2004 in the case of Siemens AG v VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH
Causa C-59/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 2 dicembre 2004 nel procedimento Siemens AG contro VIPA Gesellschaft für Visuaalisierung und Prozeßautomatisierung mbH
Causa C-59/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 2 dicembre 2004 nel procedimento Siemens AG contro VIPA Gesellschaft für Visuaalisierung und Prozeßautomatisierung mbH
GU C 82 del 2.4.2005, p. 19–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 2 dicembre 2004 nel procedimento Siemens AG contro VIPA Gesellschaft für Visuaalisierung und Prozeßautomatisierung mbH
(Causa C-59/05)
(2005/C 82/39)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 2 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 febbraio 2005, nel procedimento Siemens AG contro VIPA Gesellschaft für Visuaalisierung und Prozeßautomatisierung mbH, il Bundesgerichtshof, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3 bis, n 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE (1), relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (2):
1) |
Se venga tratto indebitamente vantaggio dalla notorietà di «altri segni distintivi» di un concorrente ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450/CEE qualora chi fa pubblicità adotti un segno distintivo (nella fattispecie il sistema dei numeri d'ordinazione) identico, nella parte essenziale, a quello, noto nel settore, del concorrente e faccia riferimento a tale adozione nella pubblicità; |
2) |
Se nell'esaminare se sia stato tratto indebito vantaggio dalla notorietà ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450/CEE, costituisca un fattore rilevante il vantaggio derivante a chi fa la pubblicità e al consumatore dall'adozione di un sistema identico. |
(1) GU L 250, pag. 17.
(2) GU L 290, pag. 18.