This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/082/32
Case C-47/05: Action brought on 7 February 2005 by the Commission of the European Communities against the Kingdom of Spain
Causa C-47/05: Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna
Causa C-47/05: Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna
GU C 82 del 2.4.2005, p. 15–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/15 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna
(Causa C-47/05)
(2005/C 82/32)
lingua processuale: lo spagnolo
Il 7 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Lyal, consigliere giuridico, e dal sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro il Regno di Spagna dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore un regime assicurativo e pensionistico in cui la detrazione fiscale (art. 48 della legge 40/1998) si applica esclusivamente ai contributi versati nell'ambito dei contratti stipulati presso enti stabiliti in Spagna e non a quelli versati nell'ambito di contratti stipulati presso enti costituiti in altri Stati membri, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 39, 43, 49 e 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea e degli artt. 28, 31, 36 e 40 dell'accordo SEE; |
2. |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il diverso trattamento fiscale, a seconda che i regimi pensionistici siano stati sottoscritti presso enti stabiliti in Spagna o enti costituiti in altri Stati membri, limita le libertà fondamentali garantite dal Trattato CE (artt. 39, 43, 49 e 56 di quest'ultimo e artt. 28, 31, 36 e 40 dell'accordo SEE).
In base al diritto nazionale, il requisito di stabilimento imposto dalla normativa tributaria spagnola agli istituti previdenziali rappresenta non solo una discriminazione che limita il diritto degli enti costituiti all'interno dell'Unione europea e del SEE a prestare liberamente i loro servizi a persone residenti in Spagna, bensì anche un chiaro ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, nonché alla libertà di stabilimento.