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Document C2005/082/06
Judgment of the Court (Second Chamber) of 27 January 2005 in Case C-188/03 (reference for a preliminary ruling from the Arbeitsgericht Berlin): Irmtraud Junk v Wolfgang Kühnel (Directive 98/59/EC — Collective redundancies — Consultation with workers' representatives — Notification to the competent public authority — Concept of ‘redundancy’ — Time at which redundancy takes effect)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 27 gennaio 2005, nel procedimento C-188/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania)]: Irmtraud Junk contro Wolfgang Kühnel (Direttiva 98/59/CE — Licenziamenti collettivi — Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori — Notifica all'autorità pubblica competente — Nozione di «licenziamento» — Momento del licenziamento)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 27 gennaio 2005, nel procedimento C-188/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania)]: Irmtraud Junk contro Wolfgang Kühnel (Direttiva 98/59/CE — Licenziamenti collettivi — Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori — Notifica all'autorità pubblica competente — Nozione di «licenziamento» — Momento del licenziamento)
GU C 82 del 2.4.2005, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
27 gennaio 2005
nel procedimento C-188/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania)]: Irmtraud Junk contro Wolfgang Kühnel (1)
(Direttiva 98/59/CE - Licenziamenti collettivi - Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori - Notifica all'autorità pubblica competente - Nozione di «licenziamento» - Momento del licenziamento)
(2005/C 82/06)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-188/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania) con decisione 30 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2003, nella causa tra Irmtraud Junk e Wolfgang Kühnel, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Gli artt. 2-4 direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che l'evento qualificabile come licenziamento è rappresentato dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro. |
2) |
Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare licenziamenti collettivi dopo la conclusione della procedura di consultazione di cui all'art. 2 della direttiva 98/59 e dopo la notifica del progetto di licenziamento collettivo prevista agli artt. 3 e 4 della direttiva stessa. |