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Document C2005/082/06

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 27 gennaio 2005, nel procedimento C-188/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania)]: Irmtraud Junk contro Wolfgang Kühnel (Direttiva 98/59/CE — Licenziamenti collettivi — Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori — Notifica all'autorità pubblica competente — Nozione di «licenziamento» — Momento del licenziamento)

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/3


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    27 gennaio 2005

    nel procedimento C-188/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania)]: Irmtraud Junk contro Wolfgang Kühnel (1)

    (Direttiva 98/59/CE - Licenziamenti collettivi - Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori - Notifica all'autorità pubblica competente - Nozione di «licenziamento» - Momento del licenziamento)

    (2005/C 82/06)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-188/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania) con decisione 30 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2003, nella causa tra Irmtraud Junk e Wolfgang Kühnel, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Gli artt. 2-4 direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che l'evento qualificabile come licenziamento è rappresentato dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro.

    2)

    Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare licenziamenti collettivi dopo la conclusione della procedura di consultazione di cui all'art. 2 della direttiva 98/59 e dopo la notifica del progetto di licenziamento collettivo prevista agli artt. 3 e 4 della direttiva stessa.


    (1)  GU C 213 del 6.9.2003.


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