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Document 52005XC0216(06)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica, da parte dell'Irlanda, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Derry e DublinoTesto rilevante ai fini del SEE

GU C 39 del 16.2.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/7


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Modifica, da parte dell'Irlanda, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Derry e Dublino

(2005/C 39/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha deciso di modificare, a decorrere dal 22 luglio 2005, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Derry-Dublino pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 265 del 15 settembre 2000 (modificati con rettifica pubblicata nella GU C 276 del 28 settembre 2000).

2.   Contenuto degli oneri di servizio pubblico

2.1   Capacità e frequenze minime

a)

Devono essere garantiti almeno due voli di andata e ritorno al giorno, 7 giorni su 7.

b)

Deve essere offerta una capacità minima giornaliera di 60 posti da e per Derry/Dublino (ossia un minimo di 120 posti complessivi) 7 giorni su 7.

Queste disposizioni si applicano tutto l'anno.

2.2.   Tipo di aeromobili utilizzati

a)

I servizi devono essere effettuati mediante aeromobili pressurizzati aventi una capacità minima di 30 posti.

b)

Si richiama l'attenzione dei vettori sulle condizioni tecniche e operative che si applicano negli aeroporti. Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Airports Division, Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, sig. Liam Keogh; tel. (35-3) 1 6041594, fax (35-3) 1 6041681, e-mail: liamkeogh@transport.ie

c)

I servizi devono utilizzare aeroporti soggetti alla giurisdizione della Irish Aviation Authority (Autorità irlandese dell'aviazione civile).

2.3.   Orari

Nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, deve essere previsto un volo da Derry a Dublino in prima mattinata e un volo da Dublino a Derry in tarda serata in modo da consentire ai passeggeri, inclusi quelli che viaggiano per lavoro, di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata. Questa disposizione si applica tutto l'anno.

2.4   Tariffe

a)

Il vettore ha la facoltà di applicare una gamma differenziata di tariffe con i vincoli seguenti:

i)

ogni giorno, almeno l'80 % dei posti da e per Derry/Dublino deve essere disponibile a una tariffa di sola andata non superiore a 75 EUR;

ii)

la parte rimanente dei posti necessari per raggiungere il numero minimo richiesto sul collegamento in questione non è soggetta ad alcun vincolo tariffario.

b)

In caso di aumento eccessivo, imprevedibile e indipendente dalla responsabilità del vettore dei costi che intervengono nell'esercizio del collegamento, le tariffe di cui alla lettera a), punto i) possono essere aumentate una volta l'anno, previo consenso del ministero dei Trasporti. Le nuove tariffe sono notificate al vettore che effettua il collegamento ed entrano in vigore soltanto dopo la loro notifica alla Commissione europea e dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.5   Politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazione. Per la comunicazione delle tariffe dei servizi soggetti agli oneri di servizio pubblico, il vettore è tenuto a utilizzare uno dei principali sistemi mondiali di distribuzione (Global Distribution Systems — GDS), un sistema di prenotazione via Internet riconosciuto a livello internazionale o un grande sito di viaggi.

2.6   Continuità e affidabilità del servizio

a)

Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 2 % del numero annuo minimo di voli.

b)

Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli con oltre 30 minuti di ritardo per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 20 % del numero annuo minimo di voli.

c)

Il vettore può interrompere la prestazione del servizio soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.


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