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Document 52005XC0215(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

    GU C 38 del 15.2.2005, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 38/2


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

    (2005/C 38/02)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) («il regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 16 novembre 2004 dall'associazione Eurométaux («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di magnesite calcinata a morte (sinterizzata).

    2.   Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame è la magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificabile al codice NC 2519 90 30. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 360/2000 del Consiglio (3).

    4.   Motivazione del riesame

    La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un appropriato paese ad economia di mercato, indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in esame venduto all'esportazione nella Comunità.

    Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

    Per quanto attiene alla reiterazione del dumping, si afferma anche che le esportazioni verso altri paesi terzi, vale a dire gli Stati Uniti d'America, sono effettuate a prezzi di dumping.

    Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità che vengano attuate ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo, ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate e di abbondanti riserve di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) nel paese interessato, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

    Il richiedente afferma inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, nel caso in cui si lasciassero scadere tali misure, una reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.   Procedura per la determinazione del rischio di persistenza e reiterazione del dumping e del pregiudizio

    L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

    nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

    fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004;

    fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004;

    indicazione esatta delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame e al volume di produzione in tonnellate del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004;

    nomi ed esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    indicazione della disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

    Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

    ii)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

    nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare;

    fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004;

    numero totale di dipendenti;

    indicazione esatta delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

    volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;

    nomi e indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;

    indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

    iii)   Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti in merito alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

    Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per la parte interessata.

    b)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare al più presto la Commissione via fax per sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, poiché il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

    c)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare altre informazioni oltre quelle del questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

    Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

    d)   Selezione del paese ad economia di mercato

    Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese era stata utilizzata la Turchia. La Commissione intende utilizzare la Turchia anche in questo caso. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

    5.2.   Procedura per la valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora fosse confermata la probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o meno nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito nella frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono suffragate da validi elementi di prova.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine per la richiesta di un questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    Le società incluse in un campione devono far pervenire le risposte al questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

    iii)   Audizioni

    Entro lo stesso termine di 40 giorni tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    b)   Termine specifico per il campionamento

    i)

    Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)

    Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii)

    Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

    c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

    Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, è presa in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate a titolo riservato sono contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»  (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, sono accompagnate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione B

    Ufficio J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    Telex COMEU B 21877

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  GU C 215 del 27.8.2004, pag. 2.

    (2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (3)  GU L 46 del 18.2.2000, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 986/2003 del Consiglio (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 5).

    (4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (5)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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