Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/314/51

    Causa T-364/04: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 settembre 2004

    GU C 314 del 18.12.2004, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 314/20


    Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 settembre 2004

    (Causa T-364/04)

    (2004/C 314/51)

    Lingua processuale: il greco

    Il 9 settembre 2004 la Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Ioannis Chalkias e dalla sig.ra Eleni Svolopoulo, assessori presso il Consiglio giuridico dello Stato, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare o riformare la decisione impugnata.

    Motivi e principali argomenti

    Con la decisione impugnata C 2004/561/CE/16.7.2004  (1)la Commissione, in sede di liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 729/70 (2), ha escluso dal finanziamento comunitario diverse spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli ortofrutticoli e dei premi animali, che pertanto non sono state riconosciute come spese comunitarie legittime e sono state imputate a carico della Repubblica ellenica.

    In particolare, alcune di tali spese riguardano aiuti alla produzione di pesche, conformemente al regolamento n. 2201/96 (3), dai quali è stato dedotto un importo per inosservanza del prezzo minimo. La Repubblica ellenica deduce, sul punto, l'erronea interpretazione del regolamento n. 2201/96 nonché del regolamento n. 504/97 (4), la violazione del principio di proporzionalità e l'errata valutazione delle circostanze di fatto.

    La stessa decisione ha inoltre escluso spese riguardanti il settore degli aiuti alla produzione per quanto riguarda la trasformazione di pomodori, con la motivazione che i pagamenti diretti degli aiuti erano stati effettuati alle organizzazioni di produttori di pomodori anziché ai trasformatori. Su questo punto, la Repubblica ellenica si richiama alla sussistenza di circostanze eccezionali, in particolare al fallimento di alcune imprese di trasformazione nonché a serie difficoltà di cassa, allegando che non sarebbe insorto alcun danno economico per la Comunità. Deduce inoltre un'erronea valutazione delle circostanze di fatto, nonché la violazione del principio di proporzionalità e la violazione degli artt. 7 del regolamento n. 1258/1999 (5) e 8 del regolamento n. 1663/1995 (6).

    Altre spese escluse riguardano i premi animali. La Repubblica ellenica chiede l'annullamento della decisione impugnata anche sotto questo profilo, affermando che la Commissione è incorsa in un errore di fatto, avendo erroneamente valutato le circostanze di fatto e non avendo preso in considerazione gli elementi rilevanti; lamenta inoltre un difetto di motivazione. Richiama infine una violazione del principio di proporzionalità.


    (1)  GU L 250, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).

    (3)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297, pag. 29).

    (4)  Regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 1997, n. 504, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 78, pag. 14).

    (5)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

    (6)  Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).


    Top