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Document C2004/314/03

    Ordinanza della Corte (Seconda Sezione), 23 settembre 2004, nei procedimenti riuniti C-435/02 e C-103/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen e dal Landgericht Hagen): Axel Springer AG contro Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG e Hans-Jürgen Weske (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Diritto societario — Direttiva 90/605/CEE che modifica l'ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE — Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art 44, n. 2, lett. g), CE] — Società avente la forma di un'accomandita semplice nella quale tutti i soci illimitatamente responsabili sono costituiti da società a responsabilità limitata GmbH & Co. KG — Pubblicità dei conti annuali — Possibilità per i terzi di consultare tali documenti — Nozione di terzo — Inclusione segnatamente dei concorrenti — Validità — Fondamento normativo — Principi di libertà di esercizio delle attività professionali, di libertà di stampa e di parità di trattamento)

    GU C 314 del 18.12.2004, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 314/2


    ORDINANZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    23 settembre 2004

    nei procedimenti riuniti C-435/02 e C-103/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen e dal Landgericht Hagen): Axel Springer AG contro Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG e Hans-Jürgen Weske (1)

    (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Diritto societario - Direttiva 90/605/CEE che modifica l'ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE - Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art 44, n. 2, lett. g), CE] - Società avente la forma di un'accomandita semplice nella quale tutti i soci illimitatamente responsabili sono costituiti da società a responsabilità limitata GmbH & Co. KG - Pubblicità dei conti annuali - Possibilità per i terzi di consultare tali documenti - Nozione di terzo - Inclusione segnatamente dei concorrenti - Validità - Fondamento normativo - Principi di libertà di esercizio delle attività professionali, di libertà di stampa e di parità di trattamento)

    (2004/C 314/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»

    Nei procedimenti riuniti C-435/02 e C-103/03, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Essen (Germania) con ordinanza 25 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2003, e dal Landgericht Hagen (Germania) con ordinanza 11 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2003, nelle cause tra Axel Springer AG e Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (C-435/02), e tra Axel Springer AG e Hans-Jürgen Weske (C-103/03), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 23 settembre 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme da essa previste, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, poteva validamente essere adottata sul fondamento dell'art. 54, n. 3, lett. g) del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE].

    2)

    Dall'esame delle prime due questioni sollevate nel procedimento C 435/02 e della seconda e terza questione nel procedimento C 103/03 sotto il profilo dei principi generali di diritto comunitario della libertà di esercizio di un'attività professionale e della libertà d'espressione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605.

    3)

    Dall'esame della terza questione sollevata nel procedimento C 435/02 e della quarta questione sollevata nel procedimento C 103/03 sotto il profilo del principio della parità di trattamento non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605.


    (1)   GU C 44 del 22.2.2003.

    GU C 12 del 10.5.2003.


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