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Document C2004/300/90

    Causa T-380/04: Ricorso del sig. Ioannis Terezakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 settembre 2004

    GU C 300 del 4.12.2004, p. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 300/46


    Ricorso del sig. Ioannis Terezakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 settembre 2004

    (Causa T-380/04)

    (2004/C 300/90)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 22 settembre 2004 il sig. Ioannis Terezakis, domiciliato in Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. L. Defalque, lawyer, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 12 luglio 2004, ricevuta dal ricorrente il 16 luglio 2004, con la quale si rifiuta l'accesso di quest'ultimo al contratto principale, ai contratti di subappalto, ai costi delle operazioni di costruzione, alle fatture e al resoconto finale relativi alla costruzione dell'Aeroporto di Spata;

    condannare la convenuta al pagamento delle spese del procedimento, nonché di quelle ad esso connesse.

    Motivi e principali argomenti

    Per quanto riguarda il rifiuto della Commissione di consentirgli l'accesso al contratto principale, il ricorrente invoca anzitutto l'errore di fatto e di diritto, in quanto la Commissione non ha chiarito se l'autore del documento, l'Athens International Airport, sia una terza parte rispetto allo Stato membro o un'autorità dello Stato greco e, di conseguenza, se sia applicabile l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001 (1), ovvero il n. 5 dello stesso articolo. Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non ha dimostrato di aver considerato di garantire l'accesso senza consultare la terza parte. Egli ritiene inoltre che, optando per un'interpretazione estensiva della nozione di tutela degli interessi commerciali, la Commissione abbia violato il principio dell'accesso più ampio possibile ai documenti, previsto dall'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001.

    Riferendosi allo stesso documento, il ricorrente solleva parimenti che la Commissione ha violato l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001 e l'art. 5, nn. 3 e 4 della decisione 2001/937 (2), in quanto non ha valutato le motivazioni del rifiuto addotte dalla terza parte per il rifiuto dell'accesso, e non ha mostrato al ricorrente gli elementi di tale valutazione. Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato l'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non ha preso in considerazione la possibilità di garantire l'accesso parziale ed ha, infine, violato l'obbligo di motivare la sua decisione.

    Con la decisione impugnata la Commissione ha inoltre rifiutato l'accesso alle fatture e al resoconto finale, relativi alla realizzazione dell'aeroporto, in ragione del fatto che essi sono ancora oggetto di esame nell'ambito della verifica contabile richiesta dalla DG Politica Regionale. Relativamente a tale parte della decisione il ricorrente afferma che la Commissione non ha interpretato correttamente l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001 e ha commesso un manifesto errore di fatto nel considerare che il controllo contabile di cui trattasi sia assoggettabile a tale disposizione. Egli invoca parimenti la violazione del principio dell'accesso più ampio possibile ai documenti nonché dell'allegato V della decisione della Commissione che garantisce il sostegno del Fondo di coesione, il quale prevede che gli Stati membri interessati devono garantire l'accesso libero e agevole ad informazioni rilevanti richieste dal pubblico. Afferma inoltre che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione l'accesso parziale.

    In merito al rifiuto della Commissione di garantire l'accesso ai costi delle operazioni di costruzione il ricorrente sostiene che quest'ultima ha erroneamente ritenuto che la sua domanda non costituisse una domanda di accesso ai documenti ed ha così violato gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001.

    Infine, il ricorrente invoca la manifesta mancanza di buona fede e la violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione, la quale non ha indicato, nella decisione impugnata, quando sarebbe venuta in possesso dei contratti di subappalto.


    (1)  GU L 145 del 31 maggio 2001, pag. 43-48.

    (2)   GU L 345 del 29 dicembre 2001, pag. 94-98.


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