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Document C2004/284/37

    Causa T-287/04: Ricorso della Lorte, Sociedad Limitada, della Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva, e della Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva, proposto il 13 luglio 2004 contro il Consiglio dell'Unione europea

    GU C 284 del 20.11.2004, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 284/17


    Ricorso della Lorte, Sociedad Limitada, della Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva, e della Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva, proposto il 13 luglio 2004 contro il Consiglio dell'Unione europea

    (Causa T-287/04)

    (2004/C 284/37)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Il 13 luglio 2004, la Lorte, Sociedad Limitada, con domicilio in Estepa, la Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva, con domicilio in Siviglia, e la Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva, con domicilio in Jaén (Spagna), rappresentate dal sig. Rafael Illescas Ortiz, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    accogliere il ricorso di annullamento dei regolamenti (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, nn. 864/2004 e 865/2004; in particolare, per quanto riguarda il regolamento n. 864/2004, si chiede che il Tribunale voglia annullare le seguenti disposizioni:

    i.

    Art. 1, n. 7, nella parte in cui aggiunge un nuovo comma al paragrafo 1 dell'art. 37 del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782;

    ii.

    Art. 1, n. 11, nella parte in cui aggiunge un nuovo comma al paragrafo 2 dell'art. 44 del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782 (GU L 270 del 21 ottobre 2003);

    iii.

    Art. 1, n. 20, nella parte in cui, nell'inserire un nuovo capitolo 10 ter – «Aiuto per gli oliveti» – nel regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782 (GU L 270 del 21 ottobre 2003), vi aggiunge un nuovo art. 110 nonies, in particolare la lett. b) di tale nuovo art. 110 nonies;

    iv.

    L'allegato nella parte in cui modifica l'allegato VI del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782 (GU L 270 del 21 ottobre 2003) aggiungendo allo stesso quattro nuove righe e, in particolare, la seconda di tali righe relativa all'olio di oliva quando fa riferimento all'art. 5 del regolamento 136/66/CEE – Aiuto alla produzione di olio di oliva – il quale stabilisce un quantitativo nazionale garantito (QNG) per la Spagna di 760 027 tonnellate;

    Per quanto riguarda il regolamento n. 865/2004 si chiede che il Tribunale voglia annullare la seguente disposizione:

    art. 22 nella parte in cui abroga il primo comma dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1638/98 in relazione esclusivamente ai commi secondo e terzo e solo in quanto costituiscono criteri fondamentali per la fissazione dell'aiuto al reddito degli olivicoltori stabilito in conformità del nuovo regime basato sul regolamento (CE) n. 1782/2003.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti affermano che i regolamenti impugnati hanno comportato l'introduzione nella politica agricola comune di un nuovo regime di aiuto ai produttori di olio d'oliva e di olive da tavola, nonché una nuova organizzazione comune di mercato per tali prodotti, derogando espressamente, tra l'altro, allo storico regolamento del Consiglio 22 settembre 1986, n. 136, che stabilisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi. Rispetto al meccanismo storico di aiuto alla produzione, il nuovo sistema instaurato dai regolamenti impugnati si basa sulla dissociazione dell'aiuto diretto al produttore e sull'introduzione di un regime di pagamento unico, il che comporterà nel settore dell'olio di oliva, a partire dal 2006, il passaggio da una politica di appoggio ai prezzi e alla produzione ad una nuova politica di appoggio al reddito degli olivicoltori.

    Le ricorrenti ritengono che tale riforma non si basi su un'informazione e un'analisi del settore corrette, come si deduce dal mantenimento delle 760 027 tonnellate di olio d'oliva, dapprima come quantitativo nazionale garantito (QNG) ed ora, nel nuovo regime di aiuti, come riferimento di base per la quantificazione dei nuovi aiuti che rimpiazzano il derogato aiuto alla produzione.

    A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti deducono:

    Violazione del principio di legittimo affidamento. A tale proposito affermano, da un lato, che i produttori interessati si sono visti particolarmente penalizzati nelle aspettative ingenerate dall'organizzazione comune di mercato ora riformata, trattandosi di olivicoltori che, date le circostanze del settore, hanno preso decisioni di investimento con previsione di redditività a molto lungo termine e, dall'altro, in quanto le campagne di riferimento per i nuovi aiuti (dal 1999/2000 fino al 2002/2003) coincidono con periodi in cui gli olivicoltori che hanno coltivato nel 1998 non dispongono di una produzione significativa.

    Sviamento di potere. Si invoca, in particolare, sotto questo profilo, l'impegno assunto dalla Commissione e dal Consiglio nel 1998, e reiterato nel 2001, per l'ottenimento di informazioni affidabili sul settore dell'olio di oliva come condizione preventiva per la riforma dello stesso, nonché per la necessaria prese in considerazione dell'evoluzione della produzione e delle potenzialità dell'ulivo in Spagna e Portogallo. Tuttavia, secondo le ricorrenti, un'informazione affidabile sulla produzione olearia in Spagna sarebbe già stata fornita dalla stessa Commissione al Consiglio oleicolo internazionale, ragion per cui né la Commissione né il Consiglio potevano ignorarlo.

    Violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 del Trattato CE.

    Violazione del divieto di discriminazione tra produttori comunitari come espressione dell'art. 12, n. 1, del Trattato CE.


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