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Document C2004/284/07

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 23 settembre 2004, nella causa C-150/03 P: Chantal Hectors e Parlamento europeo («Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Agenti temporanei presso i gruppi politici del Parlamento europeo — Assunzione — Rigetto di una candidatura — Motivazione — Obbligo di motivazione specifica»)

    GU C 284 del 20.11.2004, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 284/4


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    23 settembre 2004

    nella causa C-150/03 P: Chantal Hectors e Parlamento europeo (1)

    («Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Agenti temporanei presso i gruppi politici del Parlamento europeo - Assunzione - Rigetto di una candidatura - Motivazione - Obbligo di motivazione specifica»)

    (2004/C 284/07)

    Lingua processuale: il francese

    Nella causa C-150/03 P, avente ad oggetto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte, depositato presso la Corte il 31 marzo 2003, Chantal Hectors, residente in Mont-sur-Rolle (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, avocats, procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Hertzen e J.F. de Wachter), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e J. N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Mugica Azarmendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 23 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 gennaio 2003, causa T-181/01, Hectors/Parlamento, è annullata.

    2)

    Le decisioni dell'autorità delegata alla conclusione dei contratti di assunzione recante la nomina del sig. B. al posto di amministratore di lingua olandese presso il gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e democratici europei del Parlamento europeo e recante rigetto della candidatura della sig.ra Hectors a tale posto nonché la decisione di rigetto del reclamo della medesima sono parimenti annullate.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    Il Parlamento è condannato alle spese relative al giudizio di impugnazione e, oltre alle proprie spese, alla metà di quelle sostenute dalla sig.ra Hectors dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.


    (1)  GU C 112 del 10.5.2003.


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