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Dokumentum C2004/273/70
Case T-362/04: Action brought on 3 September 2004 by Leonid Minin against the Commission of the European Communities
Causa T-362/04: Ricorso di Minin Leonid contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 settembre 2004
Causa T-362/04: Ricorso di Minin Leonid contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 settembre 2004
GU C 273 del 6.11.2004., 37—37. o.
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/37 |
Ricorso di Minin Leonid contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 settembre 2004
(Causa T-362/04)
(2004/C 273/70)
Lingua processuale: l'italiano
il 3 settembre 2004, Minin Leonid, con gli avvocati Tito Ballarino e Corso Bovio, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il punto 13 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1149/2004 della Commissione del 22 giugno 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia |
— |
annullare detto regolamento nella sua totalità in quanto adottato sulla base di un regolamento illegittimo (il reg.to n. 872/2004) |
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dichiarare l'inapplicabilità ex art. 241 del reg.to n. 872/2004 |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nella presente causa espone che con il regolamento (CE) n. 872/2004, del 20 aprile 2004, del Consiglio, adottato sulla base della posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, relativa al congelamento dei Fondi dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone e entità a lui associate, la Comunità disponeva misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente da queste persone e entità elencate nel suo Allegato I. Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 11, lettera a), del regolamento 872/2004, la Commissione emanava il regolamento (CE) n. 1149/2004, del 22 giugno 2004, che modificava l'appena citato Allegato I, indicando anche il ricorrente tra le persone oggetto delle misure.
A sostegno delle sue pretensioni il ricorrente fà valere:
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l'illegittimità dei regolamenti n. 872/2004 (1) e 1149/2004 (2), nella misura in cui le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sulla base delle quali è stata adottata la posizione comune 2004/137/PESC si indirizzano esclusivamente agli Stati membri, come discende dalla natura dell'ONU di ente avente competenze nei rapporti internazionali ma senza alcun potere sovrannazionale |
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l'erronea base giuridica degli atti impugnati, in quanto il regolamento n. 872/2004 indica come propria base giuridica gli articolo 60 e 301 del Trattato CE, allorquando i due regolamenti in questione si riferiscono a delle fattispecie estranee alla previsione normativa dei provvedimenti CE appena citati |
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la violazione del diritto di proprietà, trattandosi di diritto fondamentale protetto dall'ordinamento comunitario |
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la violazione dei diritti della difesa, nella misura in cui, da un canto, nella elaborazione dei regolamenti in questione la Comunità avrebbe seguito un percorso obliquo, emanando degli atti che sono in sostanza dei fasci di decisioni individuali, omettendo ogni effettiva indagine sui fondi congelati, e, dall'altro, il ricorrente è indicato nell'atto con una serie di denominazioni personali delle quali non viene data nessuna spiegazione e che potrebbero avere fuorviato gli ispettori dell'ONU. |
(1) Regolamento (CE) n.872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162, del 30.4.2004, p. 32).
(2) Regolamento (CE) n. 1149/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 222, del 23.6.2004, p. 17).