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Document C2004/273/67

Causa T-337/04: Ricorso del sig. Athanasios Pitsiorlas contro il Consiglio dell'Unione europea e la Banca centrale europea, presentato il 29 luglio 2004

GU C 273 del 6.11.2004, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/35


Ricorso del sig. Athanasios Pitsiorlas contro il Consiglio dell'Unione europea e la Banca centrale europea, presentato il 29 luglio 2004

(Causa T-337/04)

(2004/C 273/67)

(Lingua processuale: il greco)

Il 29 luglio 2004 il sig. Athanasios Pitsiorlas, residente in Salonicco (Grecia), rappresentato dall'avv. Dimitrios Papafilippou, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Banca centrale europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere in solido e integralmente a carico delle due istituzioni comunitarie 1) la somma risultante dai calcoli relativi ai compensi del corrispondente posto di lavoro alla BCE, nel periodo dall'aprile 2001 a tre mesi dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado, qualora sia positiva per il ricorrente, meno i suoi redditi come avvocato nel corrispondente periodo, quale risarcimento del danno materiale, 2) la somma di EUR 90 000, quale danno morale, con interesse al tasso legale a partire dalla comunicazione del ricorso;

condannare le due istituzioni comunitarie alle spese giudiziali e stragiudiziali.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrernte ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso (causa T-/00 (1)) con il quale ha chiesto l'annullamento del rifiuto del Consiglio e della Banca centrale europea di consentire l'accesso all'accordo «Basle/Nyborg» relativo all'entrata in vigore del Sistema monetario europeo. Il ricorrente fa valere che tale accordo gli è necessario per completare la tesi di dottorato da lui preparata.

Con il presente ricorso il ricorrente sostiene che il rifiuto del Consiglio e della Banca centrale europea di consentire l'accesso era illegittimo per gli stessi motivi da lui fatti valere nel suo precedente ricorso. Egli sostiene inoltre che a causa di tale rifiuto non ha potuto completare sino ad oggi la sua tesi di dottorato. Egli ritiene che come titolare di una tesi di dottorato con specializzazione in diritto economico e monetario rivendicherebbe e otterrebbe un posto di lavoro in attività giuridiche presso organismi ed enti internazionali. Egli ritiene altresì che sussista un danno materiale pari alla differenza tra gli introiti che avrebbe percepito da una siffatta attività nel periodo di tempo successivo all'aprile 2001, ove avesse completato la sua tesi di dottorato e avesse trovato un siffatto posto di lavoro, fino a tre mesi dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado, e quelli che egli ha guadagnato o avrebbe guadagnato lavorando come avvocato in Grecia durante lo stesso periodo. Egli chiede pertanto, con il suo ricorso, la riparazione di tale danno materiale nonché il riconoscimento del danno morale.


(1)  Gazzetta ufficiale C 122 del 29.4.2000, pag. 35.


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