Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/273/57

Causa T-272/04: Ricorso del sig. Jean-Paul Keppenne contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 luglio 2004

GU C 273 del 6.11.2004, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/29


Ricorso del sig. Jean-Paul Keppenne contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 luglio 2004

(Causa T-272/04)

(2004/C 273/57)

Lingua processuale: il francese

Il 6 luglio 2004, il sig. Jean-Paul Keppenne, residente in Etterbeek (Belgio), rappresentato dall'avv. Paul-Emmanuel Ghislain, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione di non aumentare il numero di punti di precedenza DG attribuiti al ricorrente nell'ambito delle valutazioni dell'anno 2003 e di non promuovere il ricorrente al grado A5 nell'ambito delle promozioni del 2003;

condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di 3 000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, dipendente della Commissione, intende sostenere che la decisione di non promuoverlo è illegittima, costituendo, da un lato, secondo lui, una sanzione occulta per il suo distacco presso la Corte di giustizia dal 1996 al 2003 e, dall'altro, non avendo tenuto in adeguato conto i meriti del ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce:

una violazione del divieto di discriminazioni, una violazione dell'art. 2, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto ed uno sviamento di potere;

una violazione dell'art. 6, n. 3, sub ii), e n. 4, lett. a), delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto ed una violazione del principio di proporzionalità;

una violazione dell'art. 12, n. 3, lett. a), delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto;

una violazione dell'art. 2, n. 1, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto;

una violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto.

In via subordinata, il ricorrente deduce una violazione dell'obbligo di motivazione e dell'art. 13 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto.


Top