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Document C2004/273/57
Case T-272/04: Action brought on 6 July 2004 by Jean-Paul Keppenne against the Commission of the European Communities
Causa T-272/04: Ricorso del sig. Jean-Paul Keppenne contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 luglio 2004
Causa T-272/04: Ricorso del sig. Jean-Paul Keppenne contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 luglio 2004
GU C 273 del 6.11.2004, p. 29–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/29 |
Ricorso del sig. Jean-Paul Keppenne contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 luglio 2004
(Causa T-272/04)
(2004/C 273/57)
Lingua processuale: il francese
Il 6 luglio 2004, il sig. Jean-Paul Keppenne, residente in Etterbeek (Belgio), rappresentato dall'avv. Paul-Emmanuel Ghislain, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni della Commissione di non aumentare il numero di punti di precedenza DG attribuiti al ricorrente nell'ambito delle valutazioni dell'anno 2003 e di non promuovere il ricorrente al grado A5 nell'ambito delle promozioni del 2003; |
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condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di 3 000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali subiti; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il ricorrente, dipendente della Commissione, intende sostenere che la decisione di non promuoverlo è illegittima, costituendo, da un lato, secondo lui, una sanzione occulta per il suo distacco presso la Corte di giustizia dal 1996 al 2003 e, dall'altro, non avendo tenuto in adeguato conto i meriti del ricorrente.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce:
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una violazione del divieto di discriminazioni, una violazione dell'art. 2, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto ed uno sviamento di potere; |
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una violazione dell'art. 6, n. 3, sub ii), e n. 4, lett. a), delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto ed una violazione del principio di proporzionalità; |
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una violazione dell'art. 12, n. 3, lett. a), delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto; |
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una violazione dell'art. 2, n. 1, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto; |
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una violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto. |
In via subordinata, il ricorrente deduce una violazione dell'obbligo di motivazione e dell'art. 13 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto.