Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex
Dokument C2004/273/46
Case C-413/04: Action brought on 27 September 2004 by the European Parliament against the Council of the European Union
Causa C-413/04: Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 settembre 2004
Causa C-413/04: Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 settembre 2004
GU C 273 del 6.11.2004., str. 25–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/25 |
Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 settembre 2004
(Causa C-413/04)
(2004/C 273/46)
Il 27 settembre 2004 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. A. Baas e U. Rösslein, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.
Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la direttiva del Consiglio 28 giugno 2004, 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia (1); |
— |
condannare il Consiglio alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti:
L'art. 57 dell'atto di adesione 2003 non costituisce il fondamento normativo adeguato per l'adozione della direttiva controversa. Tale disposizione è diretta a realizzare un adattamento della normativa comunitaria in conseguenza dell'adesione, e a rendere applicabili ai nuovi Stati membri gli atti comunitari che non sono stati sottoposti ad adattamento mediante lo stesso atto di adesione. Di conseguenza non si possono fondare altre modifiche sull'art. 57 dell'atto. La suddetta norma non può essere utilizzata al fine di introdurre deroghe agli atti comunitari, soprattutto quelle vanno oltre le deroghe espressamente concesse e limitate dall'atto di adesione.
La direttiva controversa non è sufficientemente motivata, dal momento che la fondatezza del ricorso all'art. 57 dell'atto di adesione 2003, quale fondamento normativo, non emerge in alcun modo dai «considerando» e dalle altre disposizioni della direttiva.
(1) GU L 236, del 7.07.2004, pag. 10.