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Document C2004/273/35
Case C-392/04: Reference for a preliminary ruling by the Bundesverwaltungsgericht by order of that court of 7 July 2004 in the case i-21-germany GmbH against the Federal Republic of Germany
Causa C-392/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 7 luglio 2004 nel procedimento I-21 Germany GmbH contro Repubblica federale di Germania
Causa C-392/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 7 luglio 2004 nel procedimento I-21 Germany GmbH contro Repubblica federale di Germania
GU C 273 del 6.11.2004, p. 20–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 7 luglio 2004 nel procedimento I-21 Germany GmbH contro Repubblica federale di Germania
(Causa C-392/04)
(2004/C 273/35)
Con ordinanza 7 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 settembre 2004, nel procedimento I - 21 Germany GmbH contro Repubblica federale di Germania, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se l'art. 11, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE (1), relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (in prosieguo: la «direttiva 97/13/CE») debba essere interpretato nel senso che osta alla riscossione di diritti e oneri di licenza, nel cui calcolo è stata operata una riscossione anticipata dei costi per spese generali amministrative di un'autorità nazionale di regolamentazione (Regulierungsbehörde) per un periodo di 30 anni. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): |
2) |
Se l'art. 10 CE e l'art. 11 della direttiva 97/13/CE debbano essere intesi nel senso che impongono di rimuovere una decisione con la quale vengono imposti diritti e oneri ai sensi della questione sub 1) e che non è stata oggetto di impugnazione, possibile secondo la normativa nazionale, qualora ai sensi della normativa nazionale ciò sia consentito, ma non imposto. |
(1) GU L 117, pag. 15.