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Document C2004/273/32

    Causa C-389/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, proposto il 10 settembre 2004

    GU C 273 del 6.11.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 273/19


    Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, proposto il 10 settembre 2004

    (Causa C-389/04)

    (2004/C 273/32)

    Il 10 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bordes e K. Simonsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

    La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

    dichiarare che: non avendo provveduto alla corretta trasposizione dell'art. 22, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1), per quanto attiene all'esigenza di indipendenza funzionale tra l'autorità regolamentare nazionale e gli operatori postali, e mantenendo in vigore una normativa che non garantisce all'autorità di regolamentazione del settore postale un'adeguata indipendenza funzionale nei confronti dell'operatore postale pubblico «La Poste», da un lato,

    non avendo provveduto alla trasposizione, entro i termini all'uopo fissati, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (2), dall'altro,

    la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22, n. 1, e 24 della direttiva 97/67/CE e 2 della direttiva 2002/39/CE,

    condannare la Repubblica francese alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Repubblica francese ha provveduto, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE, alla designazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che costituisce il ministro responsabile per il settore postale, quale autorità regolamentare nazionale per il settore postale. Parallelamente, il ministro medesimo è a capo della direzione generale dell'Industria, delle tecnologie dell'informazione e delle poste (la DIGITIP), creata in seno al ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria, che, tramite la vice-direzione delle attività postali, esercita funzioni di amministrazione fiduciaria de «La Poste». Orbene, la nozione di amministrazione fiduciaria comprende talune funzioni e responsabilità nell'impresa pubblica connesse all'esercizio del diritto di proprietà e all'efficienza economica e finanziaria de «La Poste», quali la definizione degli orientamenti strategici, l'offerta e la tarificazione dei servizi al di là del servizio universale, l'intervento nella scelta degli amministratori dell'impresa, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese ecc., il cui esercizio dovrebbe essere separato dalle funzioni di regolamentazione, al fine di rispettare l'esigenza di indipendenza funzionale postulata dalla direttiva in materia di servizi postali. Tale esigenza mira ad escludere qualsiasi rischio di conflitto di interessi tra l'autorità regolamentare nazionale incaricata di adottare le normative per il settore postale e di controllare la loro applicazione, da un lato, e, dall'altro, le imprese che offrono beni e servizi nello stesso settore del servizio postale. Nel caso di specie, tale conflitto di interessi sussiste, considerato che le due funzioni vengono esercitate in seno allo stesso ministero. Conseguentemente, l'effetto utile dell'art. 22, n. 1, della direttiva 97/67/CE non è garantito.

    Peraltro, il termine di trasposizione della direttiva 2002/39/CE è scaduto il 31 dicembre 2002.


    (1)  GU L 15 del 21. 1.1998, pag. 14.

    (2)  GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.


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