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Document C2004/273/23

    Causa C-356/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgio), con ordinanza 29 luglio 2004 nel procedimento Lidl Belgium GmbH & Co. KG contro NV Etablissementen Franz Colruyt

    GU C 273 del 6.11.2004, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 273/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgio), con ordinanza 29 luglio 2004 nel procedimento Lidl Belgium GmbH & Co. KG contro NV Etablissementen Franz Colruyt

    (Causa C-356/04)

    (2004/C 273/23)

    Con ordinanza 29 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 agosto 2004, nel procedimento Lidl Belgium GmbH & Co. KG contro NV Etablissementen Franz Colruyt, il Rechtbank van Koophandel te Brussel ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450/CEE (1) (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (2), che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che è illecita la comparazione del livello generale dei prezzi dell'inserzionista con quello dei concorrenti, laddove venga effettuata un'estrapolazione della comparazione del prezzo di un certo numero di prodotti, in quanto, in tal modo, si crea l'impressione che l'inserzionista sia meno caro in tutto il suo assortimento, mentre invece la comparazione di cui trattasi riguarda unicamente un limitato numero di prodotti, a meno che la pubblicità non renda possibile individuare quanti e quali prodotti dell'inserzionista, da un lato, e dei concorrenti interessati dalla comparazione, d'altro lato, siano raffrontati e a meno che essa non consenta di sapere in quale posizione si situino nell'ambito del risultato della comparazione i concorrenti in essa implicati, e quindi quali siano i loro prezzi rispetto a quelli dell'inserzionista e degli altri concorrenti interessati dalla comparazione.

    2)

    Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della direttiva 84/450/CEE (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che la pubblicità comparativa è lecita unicamente laddove il raffronto riguardi singoli beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, con l'esclusione degli assortimenti dei prodotti, anche qualora tali assortimenti nel loro complesso, e non necessariamente con riferimento a ciascun elemento, soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi.

    3)

    Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450/CEE (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che la pubblicità comparativa, in cui vengono raffrontati i prezzi dei prodotti o il livello generale dei prezzi di concorrenti, è obiettiva unicamente quando essa comporti l'enumerazione dei prodotti e dei prezzi oggetto del raffronto dell'inserzionista e di tutti i concorrenti interessati dalla comparazione ed essa consenta di conoscere i prezzi applicati dall'inserzionista e dai suoi concorrenti, nel qual caso tutti i prodotti che sono interessati dal raffronto dovrebbero essere menzionati esplicitamente, con indicazione separata per fornitore.

    4)

    Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450/CEE (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che nella pubblicità comparativa una caratteristica risponde all'esigenza di verificabilità di cui a tale articolo solo qualora la veridicità di tale caratteristica possa essere verificata da coloro cui è rivolta la pubblicità, ovvero se sia sufficiente che essa sia verificabile da terzi cui la pubblicità non si rivolge.

    5)

    Se l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450/CEE (quale inserito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa) debba essere interpretato nel senso che il prezzo di prodotti e il livello generale dei prezzi dei concorrenti costituiscono di per sé una caratteristica verificabile.


    (1)  GU L 250 del 19.9.1984, pagg. 17-20.

    (2)  GU L 290 del 23.10.1997, pagg. 18-23.


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