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Document C2004/273/12

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 14 settembre 2004 , nella causa C-411/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria ( «Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta — Direttiva 98/10/CE — Telecomunicazioni — Concetto di “fattura dettagliata di base” e di “fattura ancora più dettagliata” » )

GU C 273 del 6.11.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 settembre 2004

nella causa C-411/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Trasposizione non corretta - Direttiva 98/10/CE - Telecomunicazioni - Concetto di “fattura dettagliata di base” e di “fattura ancora più dettagliata”»)

(2004/C 273/12)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-411/02, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Schmidt e dal sig. M. Shotter) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. E. Riedl e T. Kramler), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, nonché dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica d'Austria, adottando una fatturazione consistente in un estratto di importi classificati unicamente per tipo di tariffa che non presentano un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


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