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Document C2004/273/11

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 16 settembre 2004, nel procedimento C-404/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Nichols plc contro Registrar of Trade Marks («Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 3, n. 1, lett. b) — Marchio costituito da un cognome diffuso — Carattere distintivo — Incidenza dell'art. 6, n. 1, lett. a), sulla valutazione»)

GU C 273 del 6.11.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 settembre 2004

nel procedimento C-404/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Nichols plc contro Registrar of Trade Marks (1)

(«Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 3, n. 1, lett. b) - Marchio costituito da un cognome diffuso - Carattere distintivo - Incidenza dell'art. 6, n. 1, lett. a), sulla valutazione»)

(2004/C 273/11)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-404/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con ordinanza 3 settembre 2002, depositata il 12 novembre 2002, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Nichols plc contro Registrar of Trade Marks, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Nell'ambito dell'art. 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio, 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la valutazione dell'esistenza ovvero dell'inesistenza del carattere distintivo di un marchio costituito da un cognome patronimico, ancorché diffuso, deve essere effettuata in concreto, secondo i criteri applicabili ad ogni segno di cui all'art. 2 della direttiva medesima, in relazione, da un canto, ai prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione e, dall'altro, alla percezione del pubblico interessato. La circostanza che gli effetti della registrazione del marchio siano limitati in forza dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva medesima non rileva ai fini di tale valutazione.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


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