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Document C2004/273/05

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 settembre 2004, nel procedimento C-366/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle): Gerd Gschoßmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd («Politica agricola comune — Regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 1251/1999 — Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo — Esclusione per i terreni destinati a “colture permanenti” — Nozione»)

GU C 273 del 6.11.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

16 settembre 2004

nel procedimento C-366/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle): Gerd Gschoßmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (1)

(«Politica agricola comune - Regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 1251/1999 - Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo - Esclusione per i terreni destinati a “colture permanenti” - Nozione»)

(2004/C 273/05)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-366/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Halle (Germania), con decisione 30 settembre 2002, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2002, nella causa: Gerd Gschoßmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e l'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, devono essere interpretati nel senso che l'esclusione dei terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi non richiede che tali terreni siano stati sfruttati, né, in particolare, che siano stati utilizzati insetticidi o che siano stati effettuati raccolti.

2)

Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che la destinazione dei terreni a colture permanenti termina, per quanto riguarda la produzione di mele, al momento in cui gli alberi fruttiferi sono stati abbattuti, senza che siano stati anche rimossi. Tuttavia la semplice decisione di abbattere gli alberi senza darvi esecuzione, non fa venir meno la destinazione dei terreni a colture permanenti.

3)

Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che terreni che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti devono essere considerati destinati ad usi non agricoli se è dimostrato che non sono destinati alla produzione di altri vegetali o animali.


(1)  GU C 305 del 7.12.2002.


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