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Document C2004/273/04

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 16 settembre 2004 , nella causa C-329/02 P: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Sintagma «SAT.2» )

GU C 273 del 6.11.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 settembre 2004

nella causa C-329/02 P: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Sintagma «SAT.2»)

(2004/C 273/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-329/02 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 12 settembre 2002, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, con sede in Mayence (Germania) (avv.: sig. R. Schneider), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agente: sig. D. Schennen), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI, (Racc. pag. II-2839) è annullata nella parte in cui il Tribunale ha statuito che la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) rifiutandosi, con la sua decisione 2 agosto 2000 (procedimento R 312/1999-2), di registrare come marchio comunitario il sintagma «SAT.2» per i servizi che, nella domanda di registrazione, sono connessi alla diffusione via satellite, vale a dire le categorie di servizi menzionate al punto 3 della sentenza impugnata e non previste dal Tribunale al punto 42 di tale sentenza, non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

2)

La decisione 2 agosto 2000 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.

3)

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese dei due gradi di giudizio.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002


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