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Document C2004/273/02

Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 16 settembre 2004, nella causa C-465/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei lavoratori — Cittadini dell'Unione o dello SEE — Cittadini di paesi terzi legati alla Comunità da un accordo — Eleggibilità nelle camere del lavoro e nei consigli di fabbrica — Divieto di discriminazioni per quanto riguarda le condizioni di lavoro)

GU C 273 del 6.11.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 settembre 2004

nella causa C-465/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Cittadini dell'Unione o dello SEE - Cittadini di paesi terzi legati alla Comunità da un accordo - Eleggibilità nelle camere del lavoro e nei consigli di fabbrica - Divieto di discriminazioni per quanto riguarda le condizioni di lavoro)

(2004/C 273/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-465/01, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 4 dicembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Sack) Repubblica d'Austria (agente: sig. H. Dossi), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kuris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

a)

Avendo negato il diritto all'eleggibilità in seno alle camere degli operai e degli impiegati ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 39 CE e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, nonché dell'art. 28 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

b)

Avendo negato il diritto all'eleggibilità in seno ai consigli di fabbrica e all'assemblea plenaria delle camere degli operai e degli impiegati ai lavoratori cittadini di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso un accordo che preveda il divieto di discriminazioni per quanto riguarda le condizioni di lavoro nei confronti dei detti lavoratori che esercitino regolarmente una professione in uno Stato membro, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni di tali accordi.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 84 del 6.4.2002


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