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Document C2004/262/51

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 6 luglio 2004, nella causa T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk e altri contro Commissione delle Comunità europee (Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Registrazione di una denominazione di origine — «Feta» — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità)

GU C 262 del 23.10.2004, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/26


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 luglio 2004

nella causa T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk e altri contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Regolamento (CE) n. 1829/2002 - Registrazione di una denominazione di origine - «Feta» - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Irricevibilità)

(2004/C 262/51)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa T-370/02, Alpenhain-Camembert-Werk, con sede in Lehen-Pfaffing (Germania), Bergpracht Milchwerk GmbH & Co., con sede in Tettnang (Germania), Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, con sede in Lauben (Germania), Bayerland eG, con sede in Nuremberg (Germania), Hochland AG, con sede in Heimenkirch (Germania), Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl eG, con sede in Crailsheim (Germania), Rücker GmbH, con sede in Aurich (Germania), rappresentate dagli avv.ti J. Salzwedel e M.J. Werner, con domicilio eletto a Lussemburgo, sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (agente: sig.ra P. Ormond), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J.L. Iglesias Buhigues, S. Grünheid e sig.ra A.M Rouchaud-Joët), sostenuta dalla Repubblica ellenica (agenti: sigg. V. Kontolaimos, I. Chalkias e sig.ra M. Tassopoulou) e dalla Associazione delle industrie greche dei prodotti lattiero-caseari (Sevgap), rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU L 277, pag. 10), quale denominazione di origine protetta, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente, dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H Jung, ha pronunciato, il 6 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Repubblica ellenica, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda e l'Associazione delle industrie greche di prodotti lattiero-caseari (Sevgap) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.


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