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Dokument C2004/251/46

Causa T-286/04: Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004

GU C 251 del 9.10.2004., str. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/25


Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004

(Causa T-286/04)

(2004/C 251/46)

Lingua processuale: l'inglese

Il 9 luglio 2004 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dai sigg. R. Thompson QC e S. Grodzinski Barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 2004/451/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2003 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, notificata con il numero C(2004) 1699 (1), per quanto attiene ai conti della Rural Payments Agency, del Department of Agriculture and Rural Development, della Forestry Commission e del Countryside Council for Wales;

dichiarare che la decisione di disgiungere i conti dello Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department è illegittima in quanto presuppone che non si applichi il metodo «a campione» descritto nella linea-guida 8 edita dalla Direzione generale VI (Agricoltura) della Commissione nel luglio 1998;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La decisione della Commissione 2004/451/CE è stata adottata nell'ambito del regolamento (CE) 1258/1999 (2), relativo al finanziamento della politica agricola comune. All'impugnato art. 2 la Commissione ha deciso di disgiungere i conti, tra gli altri, degli organismi pagatori elencati dal ricorrente e di farne oggetto di una successiva decisione di liquidazione.

Il ricorrente fa valere che, relativamente ai suddetti organismi pagatori, la decisione di disgiungere i loro conti è stata adottata unicamente o principalmente sul presupposto che il metodo «a campione» utilizzato dal National Audit Office del Regno Unito per preparare il suo rapporto e i certificati per l'esercizio finanziario 2003 differisse dal particolare metodo a campione proposto nella linea-guida 8.

A sostegno del suo ricorso il Regno Unito adduce innanzitutto che la Commissione non può legittimamente pretendere dagli organismi di certificazione nazionali che si conformino al metodo esposto in una linea-guida, ove i requisiti posti dai regolamenti nn. 1258/99 e 1663/1995 (3) siano per sua stessa ammissione soddisfatti. Il ricorrente lamenta, poi, che la stessa Commissione sia incorsa in un errore di diritto nel considerare la propria linea-guida giuridicamente vincolante. Anche se, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, si dovesse decidere che la linea-guida può in linea di principio costituire una norma giuridicamente vincolante, quantomeno la sua portata sarebbe ambigua e l'interpretazione della Commissione colliderebbe con il principio della certezza del diritto. Il ricorrente fa valere anche che, alla luce dei fatti della causa, il comportamento della Commissione, che cerca di imporre la propria interpretazione della linea-guida 8, sia incompatibile con la tutela del legittimo affidamento. Inoltre, il tentativo della Commissione di controllare in che modo il National Audit Office del Regno Unito redige il suo rapporto è, a parere del ricorrente, contrario al principio di sussidiarietà enunciato all'art. 5 del Trattato CE e concretizzato nell'art. 3, n. 1, del regolamento 1663/95. Infine, il ricorrente sostiene che la decisione contestata, qualora la Commissione asserisca di averla adottata sulla base di altre considerazioni, è viziata da un manifesto errore di giudizio.


(1)  GU L 155 del 30.4.2003, pag. 123.

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103-112.

(3)  Regolamento della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6)


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