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Document C2004/251/40
Case T-262/04: Action brought on 25 June 2004 by BIC S.A. against the Office for Harmonisation in the Internal Market
Causa T-262/04: Ricorso della società BIC S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 giugno 2004
Causa T-262/04: Ricorso della società BIC S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 giugno 2004
GU C 251 del 9.10.2004, p. 22–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 251/22 |
Ricorso della società BIC S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 giugno 2004
(Causa T-262/04)
(2004/C 251/40)
Lingua processuale: il francese
Il 25 giugno 2004, la società BIC S.A., con sede in Clichy (Francia), rappresentata dall'avv. Michel-Paul Escande, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 6 aprile 2004 (pratica R 468/2003-4) della Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), nella parte in cui conclude che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 738 392 doveva essere respinta per i motivi previsti dall'art. 7 del regolamento n. 40/94, in quanto la società BIC ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma nel caso di specie; |
— |
condannare l'ufficio convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
un marchio tridimensionale che si presenta nella forma di un accendino |
Prodotti o servizi: |
prodotti della classe 34 (articoli per fumatori, accendini) – domanda n. 1 738 392 |
Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: |
diniego di registrazione da parte dell'esaminatore |
Decisione della commissione di ricorso: |
rigetto del ricorso |
Motivi di ricorso: |
la ricorrente avrebbe dimostrato che la forma dell'accendino di cui essa chiede la registrazione come marchio comunitario verrebbe largamente riconosciuta dai consumatori come appartenente ad essa; la ricorrente avrebbe fornito la prova del fatto che la forma dell'accendino BIC avrebbe acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 40/94. |