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Document C2004/251/40

Causa T-262/04: Ricorso della società BIC S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 giugno 2004

GU C 251 del 9.10.2004, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/22


Ricorso della società BIC S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, presentato il 25 giugno 2004

(Causa T-262/04)

(2004/C 251/40)

Lingua processuale: il francese

Il 25 giugno 2004, la società BIC S.A., con sede in Clichy (Francia), rappresentata dall'avv. Michel-Paul Escande, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 6 aprile 2004 (pratica R 468/2003-4) della Quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), nella parte in cui conclude che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1 738 392 doveva essere respinta per i motivi previsti dall'art. 7 del regolamento n. 40/94, in quanto la società BIC ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma nel caso di specie;

condannare l'ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

un marchio tridimensionale che si presenta nella forma di un accendino

Prodotti o servizi:

prodotti della classe 34 (articoli per fumatori, accendini) – domanda n. 1 738 392

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:

diniego di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso:

rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:

la ricorrente avrebbe dimostrato che la forma dell'accendino di cui essa chiede la registrazione come marchio comunitario verrebbe largamente riconosciuta dai consumatori come appartenente ad essa;

la ricorrente avrebbe fornito la prova del fatto che la forma dell'accendino BIC avrebbe acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 40/94.


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