EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/251/27

Ordinanza del Tribunale di primo grado, 8 luglio 2004, nella causa T-341/02, Regione Siciliana contro Commissione delle Comunità europee (FEDER — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Chiusura di un contributo finanziario — Ricorso di annullamento — Soggetto direttamente interessato — Irricevibilità)

GU C 251 del 9.10.2004, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/15


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 2004

nella causa T-341/02, Regione Siciliana contro Commissione delle Comunità europee (1)

(FEDER - Regolamento (CEE) n. 4253/88 - Chiusura di un contributo finanziario - Ricorso di annullamento - Soggetto direttamente interessato - Irricevibilità)

(2004/C 251/27)

Lingua processuale: l'italiano

L'8 luglio 2004 il Tribunale (terza sezione), composto dai sig.ri J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, nella causa T-341/02, Regione Siciliana, rappresentata dall'avvocato dello Stato I. Braguglia, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ri E. de March e L. Flynn, con domicilio eletto in Lussemburgo ), causa avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento della Commissione 5 settembre 2002, D (2002) 810439 relativo alla chiusura del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto «Autostrada Messina Palermo» (FESR n. 93.05.03.001 - Arinco n. 93.IT.16.009), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della resistente.


(1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


Top