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Document C2004/251/06

Causa C-296/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonio Cannito e Fondiaria Sai SpA

GU C 251 del 9.10.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonio Cannito e Fondiaria Sai SpA

(Causa C-296/04)

(2004/C 251/06)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Antonio Cannito contro Fondiaria Sai SpA, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'imprese che appartengano a diversi Stati membri;

2)

Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l'intesa o la pratica concordata ed il danno;

3)

Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è cessata;

4)

Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall'impresa dannegiante parte dell'intesa o della pratica ooncordata vietata, debba altresì d'ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione di essere di intese o di pratiche concordate vietate dall'art. 81 del Trattato.


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