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Document C2004/251/03
Case C-246/04: Reference for a preliminary ruling by the Verwaltungsgerichtshof by order of that court of 26 May 2004 in the case Turn- und Sportunion Waldburg against Finanzlandesdirektion für Tirol
Causa C-246/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento 1) Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich e 2) Edith Barris contro Finanzlandesdirektion für Tirol
Causa C-246/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento 1) Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich e 2) Edith Barris contro Finanzlandesdirektion für Tirol
GU C 251 del 9.10.2004, p. 2–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 251/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento 1) Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich e 2) Edith Barris contro Finanzlandesdirektion für Tirol
(Causa C-246/04)
(2004/C 251/03)
Con ordinanza 26 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 giugno 2004, nel procedimento 1) Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich e 2) Edith Barris contro Finanzlandesdirektion für Tirol, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se uno Stato membro possa esercitare solo in modo unitario la sua facoltà, prevista dall'art. 13, parte C, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «direttiva»), di concedere al soggetto passivo il diritto di optare per l'imposizione, nonostante l'esenzione stabilita dall'art. 13, parte B, lett. b), della direttiva per la locazione di immobili, o se lo Stato membro possa effettuare una distinzione basata sul tipo di operazioni o sui gruppi di soggetti passivi; |
2) |
Se il combinato disposto dell'art. 13, parte B, lett. b) e della parte C, lett. a), della direttiva autorizzi una disciplina come quella prevista dal combinato disposto dell'art. 6, n. 1, sub 14, dell'UStG del 1994 e dell'art. 6, n. 1, sub 16, UStG del 1994, secondo cui la possibilità di optare per l'imposizione di operazioni di locazione e affitto, viene limitata in modo tale da escluderne associazioni sportive di pubblica utilità; |
3) |
Se il combinato disposto dell'art. 13, parte B, lett. b) e della parte C, lett. a), della direttiva autorizzi una disciplina come quella prevista dal combinato disposto dell'art. 2 n. 5, sub 2, dell'UStG del 1994 e dell'art. 1, n. 2, sub 1, Liebhabereiverordnung nella versione del BGBl n. 33/1993, secondo la quale non sussiste la possibilità di optare per l'imposizione di operazioni di locazione quando la locazione non produce, entro un termine ragionevole, profitti complessivi o un saldo attivo complessivo e riguarda un edificio utilizzabile come abitazione privata. |
(1) GU L 145, pag. 1.