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Dokument C2004/251/01

Causa C-234/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Innsbruck con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH

GU C 251 del 9.10.2004., str. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/1


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Innsbruck con ordinanza 26 maggio 2004 nel procedimento Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH

(Causa C-234/04)

(2004/C 251/01)

Con ordinanza 26 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunita europee il 3 giugno 2004, nel procedimento Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH, il Landesgericht Innsbruck (Austria) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

A)

Quanto alla decisione del giudice di primo grado sulla competenza:

1)

se il principio di cooperazione sancito dall'art. 10 CE debba essere interpretato nel senso che anche un giudice nazionale, in presenza dei presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giustizia Kühne & Heitz, è obbligato a riesaminare e ad annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato nel caso in cui risulti che questa viola il diritto comunitario; se, eventualmente, il riesame e la revoca di decisioni giurisdizionali siano subordinati a condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per le decisioni amministrative.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

se il termine fissato dal § 534 ZPO [codice di procedura civile austriaco] per la revoca di una decisione giurisdizionale contraria al diritto comunitario sia compatibile con il principio della piena efficacia di quest'ultimo.

3)

Parimenti in caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

se un'incompetenza internazionale (o territoriale) non sanata ai sensi dell'art. 24 EuGVVO [Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] rappresenti una violazione del diritto comunitario che, in base ai suindicati principi, può far venir meno l'efficacia di giudicato di una decisione giurisdizionale.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):

4)

se un giudice di appello sia tenuto a riesaminare la questione della competenza internazionale (o territoriale) ai sensi della EuGVVO qualora sia passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado sulla competenza, ma non ancora la decisione nel merito; in caso affermativo, se tale riesame debba essere effettuato d'ufficio ovvero soltanto su domanda di una delle parti del procedimento.

B)

Quanto al foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), EuGVVO:

1)

se un'ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest'ultimo, presenti un collegamento sufficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore, cosicché per l'azionamento di eventuali pretese su ciò fondate sussista la possibilità di adire il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ex art. 15, n. 1, lett. c), EuGVVO.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

2)

se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito anche per azionare pretese derivanti da un rapporto obbligatorio precontrattuale, e se un'ingannevole promessa di vincita, preparatoria rispetto alla conclusione di un contratto, presenti un collegamento sufficientemente stretto con il rapporto obbligatorio precontrattuale in tal modo costituito, cosicché il foro suddetto possa essere adito anche per dedurre questioni a ciò attinenti;

3)

se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito soltanto nel caso in cui le condizioni stabilite dall'imprenditore per la partecipazione ad un gioco a premi siano soddisfatte, ancorché esse non siano in alcun modo rilevanti per l'insorgere del diritto sostanziale riconosciuto dal § 5j KSchG [legge austriaca sulla tutela dei consumatori].

In caso di soluzione negativa delle questioni sub 1) e 2):

4)

se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito per azionare un diritto contrattuale all'adempimento di tipo particolare, specificamente riconosciuto da una norma di legge, ovvero un diritto all'adempimento sui generis, di natura fittizia ed assimilabile a un diritto contrattuale, il cui insorgere sia determinato dalla promessa di vincita fatta dall'imprenditore e dalla richiesta di corresponsione della vincita stessa avanzata dal consumatore.


(1)  GU L 12 del 2001, pag. 1.


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