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Document C2004/239/50
Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 27 May 2004 in Case T-379/02: Antonio Di Adolfo v Commission of the European Communities (Action for annulment — Time-limits — Claim for compensation — Originating application — Formal requirements — Injunction against an institution — Manifestly inadmissible)
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 27 maggio 2004, nella causa T-379/02, Antonio Di Andolfi contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Termine — Ricorso per risarcimento danni — Atto introduttivo — Requisito di forma — Ingiunzione rivolta ad un'istituzione — Manifesta irricevibilità»)
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 27 maggio 2004, nella causa T-379/02, Antonio Di Andolfi contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Termine — Ricorso per risarcimento danni — Atto introduttivo — Requisito di forma — Ingiunzione rivolta ad un'istituzione — Manifesta irricevibilità»)
GU C 239 del 25.9.2004, p. 23–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/23 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE)
27 maggio 2004
nella causa T-379/02, Antonio Di Andolfi contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Ricorso di annullamento - Termine - Ricorso per risarcimento danni - Atto introduttivo - Requisito di forma - Ingiunzione rivolta ad un'istituzione - Manifesta irricevibilità»)
(2004/C 239/50)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-379/02, Antonio Di Andolfi, domiciliato a Roma (Italia), rappresentato dall'avv. S. Amato, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra E. Montaguti, assistita dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto a Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione 30 ottobre 2001 con la quale la Commissione nega il contributo finanziario a fondo perduto supplementare previsto nel quadro del «Joint Venture Programme», per un progetto di costituzione di un'impresa comune italo-rumena (JOP Facility 2 Project in Romania with Phoenix European SRL J2BROSEVEN), e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento del danno assertivamente prodotto al ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, (relatore), giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 27 maggio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è manifestamente irricevibile. |
2) |
Il ricorrente è condannato alle spese. |