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Document C2004/239/50

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 27 maggio 2004, nella causa T-379/02, Antonio Di Andolfi contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Termine — Ricorso per risarcimento danni — Atto introduttivo — Requisito di forma — Ingiunzione rivolta ad un'istituzione — Manifesta irricevibilità»)

    GU C 239 del 25.9.2004, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 239/23


    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE)

    27 maggio 2004

    nella causa T-379/02, Antonio Di Andolfi contro Commissione delle Comunità europee (1)

    («Ricorso di annullamento - Termine - Ricorso per risarcimento danni - Atto introduttivo - Requisito di forma - Ingiunzione rivolta ad un'istituzione - Manifesta irricevibilità»)

    (2004/C 239/50)

    Lingua processuale: l'italiano

    Nella causa T-379/02, Antonio Di Andolfi, domiciliato a Roma (Italia), rappresentato dall'avv. S. Amato, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra E. Montaguti, assistita dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto a Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione 30 ottobre 2001 con la quale la Commissione nega il contributo finanziario a fondo perduto supplementare previsto nel quadro del «Joint Venture Programme», per un progetto di costituzione di un'impresa comune italo-rumena (JOP Facility 2 Project in Romania with Phoenix European SRL J2BROSEVEN), e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento del danno assertivamente prodotto al ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, (relatore), giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 27 maggio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il ricorso è manifestamente irricevibile.

    2)

    Il ricorrente è condannato alle spese.


    (1)  GU C 44 del 22.2.2003.


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