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Document C2004/239/49
Order of the Court of First Instance of 7 June 2004 in Case T-230/02: X v Commission of the European Communities (Action for damages — Prior complaint through official channels — Action in part devoid of any legal basis and in part inadmissible)
Ordinanza del Tribunale di primo grado, 7 giugno 2004, nella causa T-230/02: X contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso per risarcimento danni — Reclamo amministrativo previo — Ricorso parzialmente privo di qualsiasi fondamento in diritto e parzialmente irricevibile»)
Ordinanza del Tribunale di primo grado, 7 giugno 2004, nella causa T-230/02: X contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso per risarcimento danni — Reclamo amministrativo previo — Ricorso parzialmente privo di qualsiasi fondamento in diritto e parzialmente irricevibile»)
GU C 239 del 25.9.2004, p. 23–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/23 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
7 giugno 2004
nella causa T-230/02: X contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Reclamo amministrativo previo - Ricorso parzialmente privo di qualsiasi fondamento in diritto e parzialmente irricevibile»)
(2004/C 239/49)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-230/02, X, ex dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, residente a Hellerup (Danimarca), rappresentato dagli avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. D. Martin, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno morale assertivamente subito dal ricorrente per effetto della non esecuzione da parte della Commissione di sentenze del Tribunale e del comportamento del superiore gerarchico diretto del ricorrente, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 7 giugno 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |