Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/239/41

    Sentenza del Tribunale di primo grado, 30 giugno 2004, nella causa T-281/02: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Marchio denominativo Mehr für Ihr Geld — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

    GU C 239 del 25.9.2004, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 239/20


    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    30 giugno 2004

    nella causa T-281/02: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

    («Marchio comunitario - Marchio denominativo Mehr für Ihr Geld - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

    (2004/C 239/41)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nella causa, T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, con sede in Norimberga (Germania) rappresentata dagli avv.ti S. Rojahn e S. Freytag, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti sig. D. Schennen), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisone della Terza commissione di ricorso dell'UAMI 3 luglio 2002 (procedimento R 239/2002-3) riguardante la registrazione del marchio denominativo Mehr für Ihr Geld come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. J. I. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 30 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La ricorrente è condannata alle spese.


    (1)  GU C 274 del 9.11.2002.


    Top