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Document C2004/239/25

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 8 luglio 2004, nella causa T-48/00, Corus UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intese — Mercati dei tubi in acciaio senza saldatura — Durata dell'infrazione — Ammende»)

GU C 239 del 25.9.2004, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/12


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE)

8 luglio 2004

nella causa T-48/00, Corus UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercati dei tubi in acciaio senza saldatura - Durata dell'infrazione - Ammende»)

(2004/C 239/25)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-48/00, Corus UK Ltd, già British Steel plc, con sede in Londra, rappresentata dai sigg. J. Pheasant e M. Readings, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sigg. M. Erhart e B. Doherty, quindi dai sigg. M. Erhart e A. Whelan, assistiti dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) (GU 2003, L 140, pag. 1) o, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) è annullato nella parte in cui accerta in capo alla ricorrente l'esistenza dell'infrazione sanzionata da tale disposizione anteriormente al 1o gennaio 1991.

2)

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 4 della decisione 2003/382 è fissato a EUR 11 700 000.

3)

Per il resto il ricorso è respinto.

4)

La ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 13.5.2000.


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