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Document C2004/239/08

Causa C-331/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sesta Sezione), con ordinanza 6 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra A.T.I. E.A.C. srl, Viaggi di Maio snc nonché E.A.C. srl (che ricorre in proprio) e A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, nonché nei confronti di A.T.I. La Linea spa CSSA

GU C 239 del 25.9.2004, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sesta Sezione), con ordinanza 6 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra A.T.I. E.A.C. srl, Viaggi di Maio snc nonché E.A.C. srl (che ricorre in proprio) e A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, nonché nei confronti di A.T.I. La Linea spa CSSA

(Causa C-331/04)

(2004/C 239/08)

Con ordinanza del 6 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 luglio 2004, nella causa A.T.I. E.A.C. srl, Viaggi di Maio snc nonché E.A.C. srl (che ricorre in proprio) contro A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, nonché nei confronti di A.T.I. La Linea spa CSSA, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se sia legittimo interpretare l'art. 34 della direttiva n. 93/38 (1) CE (o l'analogo art. 36 della direttiva n. 92/50 (2) CE) come contenente norme elastiche che permettono alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa, di fissare i criteri in via generale nel bando o nel capitolato d'oneri, consentendo poi, alla Commissione di gara, l'eventuale specificazione e/o integrazione di tali criteri, ove necessaria, e sempre che tale specificazione e/o integrazione avvenga prima della apertura dei plichi contenenti le offerte e non risulti innovativa dei criteri predeterminati dal bando o se, invece, detta norma debba essere interpretata come norma rigida, che impone alla stazione appaltante di determinare analiticamente i criteri di aggiudicazione nel bando o nel capitolato d'oneri, e comunque prima della prequalificazione o dell'invito, ed esclude che la Commissione di gara possa in qualsiasi modo intervenire specificando e/o integrando i predetti criteri, o costruendo sotto-voci o sub-punteggi, in quanto ogni indicazione dei criteri di aggiudicazione, per ragioni di trasparenza, deve essere contenuta nel bando o nel capitolato d'oneri.

Se sia legittimo, in definitiva, alla luce del diritto comunitario, l'orientamento interpretativo tradizionale maturato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato volto ad ammettere l'intervento integrativo dei criteri, da parte della Commissione di gara, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte.

Se sia legittimo, alla luce di tale norma interpretata elasticamente alla luce dell'avverbio “possibilmente”, per la stazione appaltante emanare un disciplinare di gara che in relazione ad un criterio di aggiudicazione (nella specie modalità organizzative e di supporto) preveda l'assegnazione di punti ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, con riferimento ad una serie complessa di criteri di cui il bando non prevede la graduazione risultando in tal senso, in parte, indeterminato o se comunque la norma imponga una tassatività di massima nella formulazione dei criteri non compatibile con la mancata graduazione degli stessi nel bando e se, in caso di legittimità della previsione, per effetto della ritenuta elasticità della norma e della non obbligatorietà della graduazione di tutti gli elementi, a fronte di essa, in mancanza di un espresso conferimento di poteri alla Commissione da parte del bando, possa ammettersi l'intervento integrativo — specificativo della Commissione (risoltosi semplicemente nell'attribuire rilevanza autonoma e peso relativo ad ogni singolo elemento che il bando voleva valutare attribuendo complessivamente massimo 25 punti) o, se invece, debba farsi applicazione letterale del disciplinare di gara, attribuendo il punteggio con valutazione unitaria dei vari e complessi elementi considerati dalla lex specialis.

Se comunque sia legittimo alla luce di tale disposizione, riconoscere in via generale alla Commissione di gara che deve valutare le offerte, indipendentemente dalle modalità di formulazione del bando, nel procedimento di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ma solo a fronte della complessità degli elementi da valutare, un potere di autolimitare, in via generale, la propria azione, specificando i parametri di applicazione dei criteri prefissati dal bando, e se tale potere della Commissione possa essere esercitato costruendo sotto voci, sub-punteggi, o semplicemente dettando criteri più specifici di applicazione dei criteri indicati in via generale dal bando o dal capitolato d'oneri, naturalmente sempre prima di procedere all'apertura delle buste».


(1)  GU L 199 del 9.8.93, pag. 84.

(2)  GU L 209 del 24.7.92, pag. 1.


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