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Document 52004XC0914(03)

Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio Caso COMP/C.2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga)

GU C 229 del 14.9.2004, p. 13–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/13


Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio Caso COMP/C.2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga)

(2004/C 229/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione

(1)

Il 25 agosto 1998 la Deutscher Fußballbund (DFB) ha presentato una richiesta di attestazione negativa, ai sensi dell'articolo 2 e 4 del regolamento n. 17, o, in subordine, di esenzione, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, per la commercializzazione centralizzata (o vendita congiunta) dei diritti radiotelevisivi e di altre forme tecniche di sfruttamento (1) delle partite del campionato di calcio tedesco della prima e della seconda divisione maschile. Il 30 ottobre 2003, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la Commissione ha espresso l'intenzione di giudicare positivamente (2) il sistema modificato della commercializzazione centralizzata e ha successivamente ricevuto le osservazioni dei terzi interessati.

2.   Valutazione preliminare

(2)

Con lettera del 18 giugno 2004 la Commissione ha comunicato alla DFB e alla Ligaverband la sua valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)

Secondo la valutazione preliminare della Commissione, i problemi sono dovuti al trasferimento dai club alla Ligaverband dei diritti mediatici sulla prima e sulla seconda divisione della Bundesliga e alla loro successiva commercializzazione centralizzata. Con gli accordi di vendita, la Ligaverband fissa il prezzo, le modalità e l'ampiezza dello sfruttamento. Attraverso l'accordo per la commercializzazione centralizzata e la sua successiva attuazione, ai club viene impedito di trattare autonomamente con le emittenti radiofoniche e televisive e/o con le agenzie per i diritti sportivi: viene esclusa in tal modo la libera concorrenza nella vendita dei diritti. In particolare ai club viene impedito di prendere decisioni commerciali indipendenti sui prezzi o di definire le modalità e l'ampiezza della concessione dei diritti secondo criteri diversi da quelli fissati nel quadro della commercializzazione centralizzata.

(4)

Inoltre, secondo la valutazione preliminare, la commercializzazione centralizzata influisce negativamente sui mercati a valle rilevanti della televisione e dei nuovi media, dato che la possibilità di offrire contenuti calcistici riveste una grande importanza nella concorrenza tra i fornitori di programmi per assicurarsi introiti pubblicitari, abbonati o clienti pay-per-view.

3.   Impegni

(5)

La Ligaverband ha confermato successivamente gli impegni presentati nell'ambito del precedente procedimento, che tengono già conto delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, ora ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Gli impegni, che si illustrano sinteticamente di seguito, sono pubblicati integralmente sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza.

(6)

I diritti della Ligaverband vengono offerti in vari pacchetti tramite una procedura trasparente e non discriminatoria. La durata dei contratti che verranno conclusi sia con gli agenti che con i sublicenziatari non potrà superare tre stagioni di campionato.

(7)

I diritti sulle trasmissioni in diretta degli incontri della prima e della seconda divisione della Bundesliga vengono offerti dalla Ligaverband ai fornitori di programmi televisivi sia in chiaro che a pagamento in particolare in due pacchetti. Un terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della prima divisione della Bundesliga e la cronaca differita in anteprima dei punti salienti via televisione in chiaro. Un quarto pacchetto comprende la trasmissione in diretta degli incontri della seconda divisione della Bundesliga e della cronaca differita in anteprima dei punti salienti via televisione in chiaro. I diritti di sfruttamento secondario e terziario vengono offerti con il pacchetto 5. I pacchetti 3, 4 e 5 possono essere ceduti a più utilizzatori.

(8)

Il pacchetto 6 comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in leggera differita gli incontri della prima e della seconda divisione della Bundesliga via Internet. A partire dal 1o luglio 2006 il pacchetto conterrà il diritto di trasmettere gli incontri in diretta e in leggera differita. In ogni giornata di gioco la Ligaverband offrirà via Internet un totale di almeno 90 minuti di cronaca in diretta degli incontri, ad esempio a mezzo di conferenza telefonica. Il pacchetto 7 riguarda la cronaca in differita dei punti salienti degli incontri. Il pacchetto 8 comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in leggera differita e/o in differita gli incontri della prima e della seconda divisione della Bundesliga via telefonia mobile. Il pacchetto 9 autorizza alla trasmissione in differita di estratti degli incontri della prima e/o della seconda divisione della Bundesliga via telefonia mobile.

(9)

Ogni club può cedere ad un emittente televisivo in chiaro il diritto di trasmettere per intero e per una sola volta nel SEE le partite da esso disputate in casa 24 ore dopo il termine dell'incontro.

(10)

Ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su Internet una sintesi della durata massima di 30 minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 1o luglio 2006 ogni club potrà diffondere sul proprio sito Internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa o in trasferta. Ogni club può cedere agli operatori di telefonia mobile del SEE i diritti di diffusione sulle reti di telefonia mobile nell'ambito del SEE della cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere senza limitazioni i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta l'utilizzazione non può superare 10 minuti per ogni tempo di gioco.

(11)

I summenzionati diritti non possono essere ceduti secondo modalità che consentano all'utilizzatore di creare un prodotto che sia in contrasto con gli interessi della DFB e della Ligaverband ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti 1-9 ad un prodotto uniforme, e che compromettano i vantaggi del marchio e della commercializzazione centralizzata.

(12)

Secondo la proposta delle parti, i diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla loro commercializzazione. Tuttavia, la Ligaverband conserva il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti. Ciò avviene ad esempio se la Ligaverband non cede determinati diritti per i quali era prevista la commercializzazione centralizzata. Se decorsi 14 giorni dalla prima partita della stagione non viene concluso alcun accordo con un utilizzatore in merito ai diritti contenuti in uno dei summenzionati pacchetti, a partire da detta data e fino alla fine della stagione, i club possono sfruttare in proprio le partite da essi giocate in casa nel quadro dei diritti contenuti nei pacchetti di sfruttamento non utilizzati. I club hanno lo stesso diritto se l'acquirente dei diritti, senza motivi oggettivi, non li sfrutta.

(13)

Le modifiche nel settore della televisione, nonché le modifiche descritte nel settore di Internet entreranno in vigore dal 1o luglio 2006. Tutte le altre modifiche si applicano a partire dal 1o luglio 2006. I periodi transitori consentiranno di tener conto gradualmente delle riserve sotto il profilo della concorrenza senza compromettere il funzionamento della prima e della seconda divisione della Bundesliga.

(14)

I contratti di licenza che verranno stipulati in futuro non formano oggetto del modello di commercializzazione descritto. Ci si riserva il diritto di procedere ad un esame a norma del diritto comunitario nell'ambito di un procedimento separato, in particolare nel caso in cui un singolo utilizzatore acquisti cumulativamente più pacchetti commercializzati a livello centrale con diritti di sfruttamento esclusivi.

4.   Le intenzioni della Commissione

(15)

Fatte salve le conclusioni del test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati integralmente sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza. Essa invita i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione.

(16)

I terzi interessati sono invitati a trasmettere anche una versione non riservata delle proprie osservazioni, nella quale i segreti commerciali e altri punti riservati siano eliminati e sostituiti, a seconda dei casi, con una sintesi non riservata o con l'indicazione «[segreto commerciale]» o «[riservato]».

(17)

Le osservazioni dovranno essere inviate, indicando il riferimento «COMP/C-2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco», al seguente indirizzo:

Commissione Europea,

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo antitrust

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 01 28


(1)  Il diritto di commercializzazione centralizzata comprende tutti i tipi di diritti di diffusione: televisione in chiaro, a pagamento, pay-per-view; trasmissione via etere, via cavo o via satellite; trasmissione in diretta o in differita; diffusione dell'intero evento, di estratti o di una sintesi dei punti salienti, radio. Sono inclusi anche i diritti relativi a tutti i tipi di strumenti tecnici esistenti o futuri, come ad esempio UMTS, Internet o TV aziendale.

(2)  GU C 261 del 30.10.2003, pag. 13.


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