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Document C2004/217/64

Causa T-260/04: Ricorso di C.E.S.T.A.S. — Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie — contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 giugno 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/36


Ricorso di C.E.S.T.A.S. — Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie — contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 giugno 2004

(Causa T-260/04)

(2004/C 217/64)

Lingua processuale: l'italiano

il 23 giugno 2004, C.E.S.T.A.S. — Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie, con gli avvocati Nicoletta Amadei e Charles Turk, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in tutte le sue parti la Decisione impugnata

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della Decisione della Commissione (Delegazione nella Repubblica di Guinea), del 21 aprile 2004, con la quale la ricorrente, una ONG operante in Guinea sin dal 1987, è stata intimata di pagare la somma di 959 543 835 Franchi guineani (pari a 397 126,02 EUR), come spese ritenute non giustificate nello svolgimento dei progetti a suo carico.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorente fà valere:

la violazione delle forme sostanziali per difetto e contraddittorietà di motivazione, nonché carenza di base giuridica. Viene affermato a questo riguardo che la «Note de débit» impugnata menziona unicamente l'accordo «Amélioration des conditions de vie à l'intérieur du pays — 7 ACP GUI 019-4-AT CESTAS», allorquando non esisterebbe nessun accordo che rechi tale titolo, ragione per cui non è chiaramente riconoscibile a quale o quali tra i rapporti instaurati tra la ricorrente e il Governo guineano si riferisca la decisione impugnata. D'altra parte, CESTAS rileva l'assenza di una qualsivoglia base giuridica su cui si fondi l'atto impugnato. Infine, la Nota di addebito non fornirebbe alcuna spiegazione sui criteri contabili attraverso i quali la Commissione abbia determinato la somma litigiosa,

che la decisione impugnata appare anche suscettibile di essere annullata in quanto l'intimazione alla ricorrente di pagare la somma in questione proviene della Commissione, che è soggetto terzo rispetto ai contratti sottoscritti nei vari progetti in Guinea,

la violazione del Regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), nella misura in cui alla richiesta della ricorrente volta ad ottenere copia del rapporto Ernst & Young, sulla cui base la decisione impugnata è stata presa, non è stato dato alcun seguito,

la violazione dei diritti della difesa della ricorrente,

la violazione dei principi di rispetto del contradittorio e di buona amministrazione. Si sottolinea in particolare, a quest'ultimo riguardo, che l'analisi dei supposti ammanchi della ricorrente è stata interamente compiuta da un soggetto esterno, Ernst & Young, che non sarebbe un soggetto di perfetta terzietà rispetto alle parti principali, bensì un organismo pagato dal Governo guineano, che, in qanto tale, non potrebbe essere reputato imparziale.


(1)  GU CE L 145 del 31.5.2001, p. 43.


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